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Ordinanza — n. 35150/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal for ultra petita annulment of tax assessment order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35150/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision to annul a tax assessment order. The commission had completely annulled the assessment without addressing specific issues raised by the taxpayer regarding unaccounted revenues and non-deductible expenses. The court ruled that this constituted an ultra petita error, as the annulment extended beyond the scope of the taxpayer's specific complaints.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The annulment of a tax assessment order must be limited to the specific grounds raised by the taxpayer; a complete annulment ignoring unimpugned issues constitutes an ultra petita error.

Parole chiave

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ultra petita error tax assessment annulment tax agency appeal procedural nullity judicial review scope imposta sui carburanti apparecchi a gas sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
2.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20299/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RC GAS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI SEVERINO (GRSSRN69E12L103K), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAGLIO ROSARIO (MGLRSR71M29A509L) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 5287/22/21 depositata il 28/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 5287/22/21 del 28/06/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva, in sede di rinvio, l’appello proposto da RC Gas s.r.l. (di seguito RC Gas) nei confronti della sentenza n. 43/26/08 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2002. 1.1.Con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla RC Gas, operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, l’omessa autofatturazione di un rilevante quantitativo di acqua ragia minerale, fittiziamente acquistato da altra società (Covermax s.r.l.), ma utilizzato dalla contribuente per l’attività di autotrazione, senza il versamento delle relative accise.

Venivano, altresì, contestati costi indeducibili. 1.2.Con la sentenza n. 7033 del 31/01/2018 questa Corte cassava la sentenza n. 162/39/10 della CTR, confermativa della sentenza di primo grado, evidenziando che la CTR non aveva esaminato la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente, non si era pronunciata sulla errata determinazione della percentuale di ricarico e sulla sua equiparazione all’accisa evasa e non aveva né indicato le presunzioni gravi, precise e concordanti poste alla base del metodo di accertamento adottato dall'Ufficio, né esaminato la prova contraria fornita dalla contribuente. 1.3.In sede di rinvio la CTR accoglieva l’appello di RC Gas evidenziando che:

a) il legale rappresentante della società contribuente era stato definitivamente assolto, in sede penale, dall’accusa di avere destinato ad uso diverso un prodotto petrolifero esente quale l’acqua ragia minerale;

b) non risultavano elementi che inducevano a ritenere che RC Gas era destinataria del menzionato prodotto, utilizzandolo a scopo di autotrazione, essendo stato il prodotto venduto da Covermax s.r.l. a ICM s.r.l. (della quale non risultava dimostrata la fittizietà) e da quest’ultima rivenduto a terzi;

c) non risultavano tracce della presenza dell’acqua ragia minerale nelle cisterne di RC Gas, sicché doveva escludersi che la società contribuente fosse destinataria dell’acqua ragia venduta da Covermax s.r.l. e acquistata da ICM s.r.l.;

d) l’accoglimento dell’appello principale esonerava la CTR dall’esaminare i motivi di appello subordinati, correlati all’erronea determinazione dei ricavi e all’erronea equiparazione di questi ultimi all’accisa evasa. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. RC Gas resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente ritenuta la tempestività del ricorso per cassazione proposto da AE, notificato in data 29/07/2022 a fronte di una sentenza di appello depositata in data 28/06/2022.

Invero, al termine annuale va aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, non essendovi valide ragioni per discostarsi dall’interpretazione granitica di questa Corte. 2.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. pro. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR annullato integralmente l’atto impositivo sebbene alcune riprese (ricavi non contabilizzati e spese non deducibili) non siano state nemmeno impugnate da RC Gas, così andando ultrapetita. 2.1.Il motivo è fondato. 2.2.Obiettivamente la CTR ha annullato integralmente l’atto impositivo senza considerare che alcuni motivi proposti dalla società contribuente in primo grado, segnatamente quelli concernenti i ricavi non contabilizzati e le spese non deducibili, non sono stati riproposti da RC Gas in cassazione, riguardando l’impugnazione unicamente la questione (sicuramente più rilevante) dell’omesso versamento delle accise. 2.3.Ne consegue che non vi è stata alcuna devoluzione al giudice del rinvio delle questioni concernenti le menzionate riprese, sulla legittimità delle quali è caduto, pertanto, il giudicato interno. 2.4.Ha, dunque, errato la CTR, con ciò andando ultra petita partium, ad annullare l’avviso di accertamento nella sua interezza, senza limitare detto annullamento alle accise e alle statuizioni consequenziali (sanzioni e interessi). 3.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grad