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Ordinanza — n. 35093/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for using equitable discretion instead of legal estimation under CPC articles 113 and 115.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35093/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Court's decision, ruling that the lower court improperly applied equitable discretion rather than legal estimation. The taxpayers argued the Regional Tax Court violated procedural norms by deciding based on equity after a first-instance mediation outcome. The court held that tax judges lack substitutive equitable powers and must base decisions on estimative judgments supported by evidence, leading to the quashing of the appealed sentence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 113, 115 c.p.c.; The tax judge lacks substitutive equitable powers and must base decisions on estimative judgments derived from the evidentiary record, reserving equity only for cases where the law explicitly authorizes it.

Parole chiave

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tax appeal procedure judicial equitable discretion legal estimation requirement CPC articles 113 115 substitutive equity doctrine tax court cassation mediation outcome review contributi per le attività di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la «Violazione e falsa applicazione degli articoli 113 e 115 del c.p.c.».
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in via subordinata rispetto al primo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza per violazione dell’art.
Art. 113, comma 1 c.p.c.
Invero, ai sensi dell'art. 113 comma 1 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
4 c.p.c., la «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n.
Art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992
3 c.p.c.si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17- bisdel D.Lgs.
art. 113 comma 1 c.p
Invero, ai sensi dell'art. 113 comma 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13726/2023
Cass. n. 16960/2019
Cass. n. 7354/2018
Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28988
Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28986
Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28986).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3091/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l'A vvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro ASPROMONTE GENNARO e VATINNO ROSSELLA -intimati- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.1876/2019 depositata l’11/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso sorretto da tre motivi l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR della Puglia indicata in epigrafe, resa in controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamento notificati a Gennaro Aspromonte e Rossella Vattinno, con i quali l’Ufficio ha imputato ai predetti gli utili extracontabili accertati nei confronti della «Sponsorcom Eventi SRL», qualificata società di capitali a ristretta base partecipativa.

2. In particolare, i giudici di appello rigettavano l’appello principale dei contribuenti e l’appello incidentale dell’Amministrazione, confermando la pronuncia di primo grado, che, previa riunione, avevaaccolto parzialmente i ricors i dei soci, riducendo l’imponibile accertato e le sanzioni.

3. I contribuenti sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la «Violazione e falsa applicazione degli articoli 113 e 115 del c.p.c.». Lamenta la Difesa erariale che, illegittimamente, la CTR, confermando l’analoga pronuncia di primo grado e rigettando il puntuale motivo di gravame proposto dall’Ufficio, avrebbe deciso la controversia secondo equità contraddicendo i principi dettati dagli invocati artt. 113 e 115 c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in via subordinata rispetto al primo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.».

3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17- bisdel D.Lgs. n. 546 del 1992».

4. Il primo motivo di ricorso è fondato. I giudici di appello hanno deciso in base ad una valutazione meramente equitativa, laddove hanno statuito che «visto l’esito del primo grado, che non ha fatto altro che determinare le imposte e le sanzioni nella misura in cui l’Agenzia era addivenuta in sede di mediazione (…) si ritiene equo confermare tale decisione e quanto dall’Ufficio stesso proposto con l’atto di mediazione». A tale riguardo va ricordato che questa Corte (v. Cass. n. 13726/2023; n. 16960/2019; n. 7354/2018) ha affermato che il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio.

Invero, ai sensi dell'art. 113 comma 1 c.p.c. «nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità». L'equità, dunque, costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicch́ il giudizio di equità presuppone sempre una espressa previsione legislativa che lo autorizzi. Poich́́ nei casi in cui la legge consente il giudizio di equità si verifica una vera e propria sostituzione del giudizio di stretta legalità, si fa riferimento alla equità "sostitutiva", per distinguerla dalla equità integrativa (o correttiva), che si verifica quando il giudice applica pur sempre una norma di legge, ma quest'ultima presenta una fattispecie interpretativa incompleta, sicch́ il legislatore rimette alla valutazione equitativa del giudice la determinazione di un elemento del rapporto controverso (come nel caso di liquidazione del danno esistenziale con i criteri equitativi uniformi adottati negli uffici giudiziali di merito come da Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28988;

Cass., sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28986).

5. In conclusione, assorbiti i restanti motivi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esa