Italian tax court process extinguished by joint agreement and statutory provision on cessation of subject matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute between Puma Italia and the Customs Agency extinguished due to a joint request for termination. Both parties, including the state prosecutor, agreed that the subject matter had ceased to exist, triggering automatic dismissal under specific legislative rules. Consequently, the court ruled the proceedings ended without a substantive decision on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 198 della L. n. 197/2022; When parties jointly request extinction of proceedings due to cessation of the subject matter, the process is automatically extinguished without substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21950/2021R.G. proposto da: PUMA ITALIA SRL E YUSEN LOGISTICS ITALY SPA,rappresentate e difes e dagli avv.ti Sara Armella e Silvana Meliambro. contro AGENZIA DELLE DOGANEE DEI MONOPOLI e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 2, rappresentatee difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 917 /9 /20 21 pronunciata il 27 /1 0 /20 20 e depositatail 04/03/2021, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione.
Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRL, dal coobbligato YUSEN LOGISTICS ITALY SPAe dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 20/12/2024