Civil procedure case dismissed due to joint request for extinction via simplified settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinct following a joint request from both parties to terminate the litigation. Puma Italia SRL and the Customs Agency had previously agreed to a simplified settlement, leading the Agency to issue a nullity notice. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 198 L. 197/2022; Art. 391 comma 3 c.p.c.: When parties jointly request extinction of proceedings based on a simplified settlement agreement, the court must declare the process extinct, though parties may still request a hearing to fix costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6386/2022R.G. proposto da: PUMA ITALIA SRLrappresentata e difes a da gli a v v .t i Sara Armella e Silvana Meliambro contro AGENZIA DELLE DOGANEE DEI MONOPOLI, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 2rappresentate e difes e dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2933 / 9 /20 21 pronunciata il 27 / 10 /20 20 e depositatail 27/07/2021, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRLe dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/12/2024 Il