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Decreto — n. 34985/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34985/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34985/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4157/2024 R.G. proposto da : S.F. CARPENTERIA METALLICA S.R.L., SCERRA SALVATORE, FARRUGGIA EMANUELE, elettivamente domiciliati in AOSTA VIA LUCAT 2/A, presso lo studio dell’avvocato MONIOTTO STEFANO (MNTSFN68R04A326X) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA-UFFICIO TERRITORIALE DI AOSTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VALLE D'AOSTA n.10/2023depositata il 07/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34985/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : S.F. CARPENTERIA METALLICA S.R.L., SCERRA SALVATORE, FARRUGGIA EMANUELE, elettivamente domiciliati in AOSTA VIA LUCAT 2/A, presso lo studio dell’avvocato MONIOTTO STEFANO (MNTSFN68R04A326X) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA-UFFICIO TERRITORIALE DI AOSTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VALLE D'AOSTA n.10/2023depositata il 07/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di esecuzione restituzione dei sussidi statali esecuzione della sentenza pagamento degli arretrati mancato anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4157/2024 R.G. proposto da : S.F. CARPENTERIA METALLICA S.R.L., SCERRA SALVATORE, FARRUGGIA EMANUELE, elettivamente domiciliati in AOSTA VIA LUCAT 2/A, presso lo studio dell’avvocato MONIOTTO STEFANO (MNTSFN68R04A326X) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA-UFFICIO TERRITORIALE DI AOSTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VALLE D'AOSTA n.10/2023depositata il 07/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così de