Italian customs court dismissed appeal; process extinguished by joint request under L. 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the proceedings extinguished following a joint request from the appellant, Puma Italia, the obligor, and the tax authority. The parties agreed to terminate the dispute regarding customs duties under Article 198 of Law 197/2022. Consequently, the court ruled the process ended without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 198 comma 198 della L. n. 197/2022; When parties jointly request extinction of proceedings due to cessation of the subject matter, the process is extinguished and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16094/2023 R.G. proposto da: PUMA ITALIA SRL, YUSEN LOGISTICS (ITALY) SPA ,rappresentate e difes e da ll’a v v .t o Sara Armella contro AGENZIA DELLE DOGANEE DEI MONOPOLI e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 2, rappresentatee difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 128 / 9 /20 2 3 pronunciata il 31 / 0 5 /20 2 2 e depositatail 13/01/2023, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRL, dallacoobbligata YUSEN LOGISTICS (ITALY) SPA e dall’Agenzia delle Doganee dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 20/12