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Ordinanza Interlocutoria — n. 34944/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation procedure suspended due to pending installment payments on the taxpayer's tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34944/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the cassation proceedings against the Regional Tax Commission's decision. The taxpayer, Brunetti, had filed an appeal regarding tax assessments for 2013, but the case was halted because the tax debt was subject to installment payments that were not fully paid. The court ruled that the procedural action must wait until the taxpayer completes all required payments.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When a taxpayer's debt is subject to installment payments and not all installments have been paid, the cassation procedure is suspended pending the completion of payments.

Parole chiave

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tax installment suspension cassation procedure halt tax debt payment rateizzazione requirement procedural suspension computo dei contributi arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6974/2022 R.G. proposto da : BRUNETTI GIUSEPPE MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA DINO (CSTDNI71B12H501I), rappresentato e difeso dall'avvocato RANA MAURANGELO (RNAMNG66R02A883Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 3199/19/21depositata il 08/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 3199/19/21 del 08/09/2021 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Giuseppe Massimo Brunetti, esercente l’attività di riparazione e manutenzione di computer, nei confronti della sentenza n. 1080/03/20 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo conseguiva al disconoscimento di costi, ritenuti indeducibili , e alla ricostruzione induttiva del reddito d’impresa. 1.2.La CTR rigettava l’appello di Brunetti evidenziando che:

a) l’Ufficio aveva correttamente proceduto ad accertamento induttivo extracontabile in ragione dell’inattendibilità della contabilità;

b) venivano disconosciuti i costi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;

c) le giustificazioni fornite dal contribuente non erano idonee a contrastare la mancanza di documentazione, la mancanza o incompletezza delle fatture, nonché le cancellazioni e correzioni sui registri contabili. 2.Avverso la sentenza di appello Giuseppe Massimo Brunetti proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso. 4.Il ricorrente depositava istanza di estinzione in ragione dell’intervenuta definizione della lite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, a fronte della domanda di definizione agevolata, il debito del contribuente è stato oggetto di rateizzazione e non sono state corrisposte tutte le rate. 1.1.Ne consegue che il presente procedimento va sospeso e rinviato a nuovo ruolo in attesa dell’effettuazione integrale dei pagamenti dovuti.

P.Q.M.

La Cortedichiara sospeso il presente procedimento