Court declares tax dispute extinguished due to successful settlement under the 2022 simplified litigation definition law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily adopted the simplified settlement procedure provided by Law 197/2022. The taxpayer submitted a request for case definition and paid the required 40% share of the disputed amount, which was accepted by the tax authority. Consequently, the court ruled that the procedural prerequisites for the double unified contribution were no longer met, terminating the ongoing proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 194 e ss. della legge 197/2022; in case of tax authority loss in first instance, the dispute may be defined by payment of 40% of the value, leading to the extinction of the process and the cessation of the double unified contribution obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23327 /202 3 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro AGRIPLAST S.P.A., già AGRIPLAST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , quale incorporante la VI.FI. S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Guglielmo Barone Oggetto:definizione agevolata (pec:guglielmo.barone@avvragusa.legalmail.it) e dall’avv. Lidia Corallo (pec: lidia.corallo@avvragusa.legalmail.it ), domiciliato pressola Cancelleria della Corte di cassazione;
–controricorrente – avversola sentenza n. 3652 /15 /23 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sicilia depositata il 17 . 4 .20 2 3 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: LaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del la Sicilia rigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 1610/5/2018 conla quale era stato accolto il ricorso di VIFI S . r . l . , ora AGRIPLAST S.p.a.,già AGRIPLAST S . r . l . , a seguito di fusione per incorporazione, control'avviso di accertamento n.TYZ03Al01028 per IVA 2011 .
Lasocietà svolge va l'attività di fabbricazione e commercializzazione dilastre, fogli e profilati di plastica ed era oggetto di verifica, al cui esitoveniva adottato PVC e contestat a la partecipazione della società afrode carosello per operazioni soggettivamente inesistenti. Veniva contestata l’ effettua zione di operazioni senza addebito d’imposta a seguito di lettera d’intento trasmessa dall’acquirente all’Agenzia delle Entrate risultata ideologicamente falsa per un imponibiledi euro 130.321,32 ed IVA relativa pari al 20% per euro 26.064,00– oggetto di ripresa ad imposizione - , con riferimento alle venditedi prodotti effettuati nei confronti della società Mark Trade S.r.l.,documentato dalle fatture recanti la dicitura « non imponibile art.8, comma 1 lett. C » .Il giudice di prime cure annullava l’avviso impugnato per ritenuta assenza di prova del coinvolgimento della società nella frode , decisioneconfermata dal giudice d’appello.
Avverso tale sentenza ha nno proposto un unico ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate , affidato a d un motiv o , cui replica il contribuente con controricorso che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ. rendendo nota la definizione agevolata dellalite. Consideratoche: Successivamentealla sentenza di appello la società si è avvalsa dell a definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 194 e ss. della legge 197/2022 e successive modifiche, sicché presentava, in data27 settembre 2023, istanza di definizione della lite, e versava contestualmentel’importo di euro 10.426,00, pari al 40% del valore dellalite (euro 26.064,00) secondo il disposto di cui all’art. 1 comma 188lett.
a) della predetta legge. Tale norma prevede, infatti, che « in deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversiepossono essere definite con il pagamento:
a) del 40% delvalore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia diprimo grado » . Alladata di entrata in vigore della legge l’Agenzia delle Entrate era soccombente nella pronuncia in primo grado, sicchè la somma dovuta per la definizione della lite era pari al 40% del valore della controversia. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
La contribuente ha anche depositato le quietanze di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo. Le spese del processo restano pertanto a caricodella parte che le ha anticipate , ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge197/22. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti peril versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
LaCorte: dichiaraestinto