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Ordinanza Interlocutoria — n. 34818/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 34818/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34818/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 201 26 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro ALFONSOAMENDOLA ; –intimato – Oggetto:litisconsorzio necessario avverso la sentenza n. 75 26 / 2021 della Commissione Tributaria Regionaledella Sicilia depositata il 6 . 9 .20 21 , non notificata ; nonché sulricorso iscritto al n. 201 29 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 34818/2024 — snciv · Corte di Cassazione: S.n.c. aveva stipulato un contratto di locazione ad uso di abitazione, ai sensi dell'art. 11 legge n.359 dell'8/8/1992, dell’immobile di cui era proprietaria con la società Silverplater di Amendola Lorenzo C S. a . s . In considerazione del fatto che entrambe le società svolgevano la medesima attività (ristorante, pizzeria, trattorie, osterie e birrerie con cucina) , l'Amministrazione finanziaria riteneva che l'immobile oggetto del contrattodi locazione fosse per sua principale ed intrinseca natura strumentale all'attività svolta . P ertanto , concludeva che il provento derivantedalla sua locazione costituisse per la società ALBATROS di AmendolaAlfonso C.

Parole chiave

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reddito immobiliare locazione immobiliare deduzione per affitto nelle prestazioni complementari reddito acquisito sotto forma di rendita reddito di un'attività lucrativa valutazione del reddito
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Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 201 26 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro ALFONSOAMENDOLA ; –intimato – Oggetto:litisconsorzio necessario avverso la sentenza n. 75 26 / 2021 della Commissione Tributaria Regionaledella Sicilia depositata il 6 . 9 .20 21 , non notificata ; nonché sulricorso iscritto al n. 201 29 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ;

–ricorrente – contro ALBATROSS.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. ; –intimata – avverso la sentenza n. 75 28 / 2021 della Commissione Tributaria Regionaledella Sicilia depositata il 6 . 9 .20 21 , non notificata ; nonché sulricorso iscritto al n. 20135 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro ALFONSO AMENDOLA , quale socio della ALBATROS S.R.L., già ALBATROSDI AMENDOLA ALFONSO C.

S.N.C. ; –intimato – avverso la sentenza n. 7557 / 202 1 della Commissione Tributaria Regionaledella Sicilia depositata il 6 . 9 .20 2 1 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere Pierpaolo Gori.Rilevatoche: Contre sentenz e della Commissione Tributaria Regionale del la Sicilia venivano rigettat i altrettanti appell i proposto da ll’Agenzia delle Entrateavverso l e sentenz e della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n n . 2008, 2001, 2010/12/2015 con l e qual i era stato accoltoil ricorso , rispettivamente, di Alfonso Amendola, della società ALBATROSdi Amendola Alfonso C.

S.n.c. e di Alfonso Amendola qualesocio della società , contro gli avvis i di accertamento numero nn.RJ802A300984/2007 e RJ802A301083/2007 notificat i per IVA e IRAPil primo e per IRPEF e addizionali da redditi di partecipazione relativiall’anno di imposta 2001 . Nelle sentenz e impugnat e si legge che le riprese traevano origine dalla contestazione da parte dell’Agenzia, fondata sulla scrittura privatadel 14.02.2000 registrata il 3/3/2000 al n. 3365 dell'Ufficio RegistroAtti Civili di Catania . C on tale atto la società ALBATROS di Amendola Alfonso C.

S.n.c. aveva stipulato un contratto di locazione ad uso di abitazione, ai sensi dell'art. 11 legge n.359 dell'8/8/1992, dell’immobile di cui era proprietaria con la società Silverplater di Amendola Lorenzo C S. a . s . In considerazione del fatto che entrambe le società svolgevano la medesima attività (ristorante, pizzeria, trattorie, osterie e birrerie con cucina) , l'Amministrazione finanziaria riteneva che l'immobile oggetto del contrattodi locazione fosse per sua principale ed intrinseca natura strumentale all'attività svolta . P ertanto , concludeva che il provento derivantedalla sua locazione costituisse per la società ALBATROS di AmendolaAlfonso C.

S.n.c. reddito d'impresa che doveva essere dichiarato fiscalmente . Dall’accertamento derivavano tre distinti avvisi,uno per la rettificazione del reddito della società di persone, notificato,oltre che alla società, anche ai due soci Alfonso Amendola eAdele D’Arrigo, e uno per ciascun o dei due soci a titolo di ripresa permaggior reddito da partecipazione, impugnati con cinque distinti ricorsi. Il giudice di prime cure accoglieva i ricors i introduttivi , per insussistenzadel maggior reddito in capo a lla società ALBATROS di Amendola Alfonso C.

S.n.c. , con contestuale annullamento de gli avvisidi accertamento. Ilgiudice d’appello, pur riconoscendo nella fattispecie i presupposti per il litisconsorzio necessario tra società e soci, non disponeva la riunione e decideva separatamente su gli appell i , confermando l e decisionidi primo grado. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidatoa cinque motiv i in ciascun ricors o , mentre i contribuent i sono rimastiintimati. Consideratoche: Pregiudizialmente dev’essere disposta la riunione ex art.274 cod. proc. civ. dei processi più recenti iscritti agli RGNN. 20129/2022 e 20135/2022 a quello più risalente iscritto all’RGN. 20126/2022 in presenzadi litisconsorzio necessario tra ricorsi relativi a riprese per II.DD.e IVA dipendenti dal medesimo accertamento nei confronti di unasocietà di persone e dei soci e, per la medesima ragione, i ricorsi riunitidevono essere rinviat i a nuovo ruolo per trattazione congiunta conil ricorso iscritto all’RGN 23159/20 2 2 pendente tra l’Agenzia e la sociaAdele D’Arrigo ;

P.Q.M.

LaCorte: riuniscei processi iscritti agli RGNN. 20129/2022 e 20135/2022 alprocesso iscritto all’RGN. 20126/2022 ; rinviaa nuovo ru