Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34806/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares litigation extinguished due to tax settlement agreement reached between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34806/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the litigation extinguished following a conciliatory agreement reached between the taxpayer and the tax authority. The parties had previously settled the underlying tax dispute at the second-instance tribunal, leading to the dismissal of the referral proceedings. Consequently, the court ruled that the interest in continuing the revocation action had ceased, ordering the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 213 e ss., L. 197/2022; Art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92: A conciliatory agreement resolving the substantive dispute extinguishes the litigation, terminating the proceedings and necessitating the compensation of litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax settlement agreement extinguishment of litigation cessation of subject matter compensation of costs revocation action dismissal tax authority conciliation Italian tax procedure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 213 e ss., L. 197/2022
L’Agenzia delle Entrate, in data 16/11/2023, ha depositato un’istanza, dove si legge: «che in data 13.11.2023 la Direzione Provinciale di Vicenza dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la controversia è stata oggetto di accordo tra le parti ai sensi dell’art. 1, comma 213 e ss., L.
Art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92
Art. 391 bis c.p.c.
Con ricorso ex art. 391 bis e 395, n.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26780/2022 R.G. proposto da : CULPO FLLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANARDI ANDREA (GVNNDR67H26L157A) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA VICENZA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 10376/2022depositata il 31/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. Con ricorso ex art. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. la società Culpo F.lli s.r.l. ha chiesto, in via rescindente, di revocare l’ordinanza n. 10376/2022 emessa da questa Corte in data 31/03/2022 e, in via rescissoria, di respingere il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 634/19/15; in via subordinata, nell’ipotesi in cui, revocata l’ordinanza impugnata, questa Corte avesse ritenuto di accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha chiesto di rinviare controversia alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto per l’esame delle questioni esposte dalla società nell’atto di appello.

2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita, chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso in revocazione.

3. L’Agenzia delle Entrate, in data 16/11/2023, ha depositato un’istanza, dove si legge: «che in data 13.11.2023 la Direzione Provinciale di Vicenza dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la controversia è stata oggetto di accordo tra le parti ai sensi dell’art. 1, comma 213 e ss., L. 197/2022 e che per tale ragione anche il giudizio di rinvio, riassunto da parte contribuente contestualmente al ricorso per revocazione in oggetto, è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.» Ha quindi fatto istanza affinché «la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92.» 4.

La ricorrente in revocazione, con istanza depositata in data 02/08/2024, ha rappresentato quanto di seguito riportato: «la società ha sia riassunto la controversia in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto e sia proposto innanzi questa Suprema Corte di Cassazione ricorso per revocazione (identificativo causa 26780/2022 reg. gen.); - la società e l’Agenzia delle Entrate hanno raggiunto nel processo di riassunzione in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto un accordo conciliativo, ai sensi degli artt. 1, co. da 206 – 211, della l. n. 197 del 2022 e 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente ad oggetto la suddetta cartella di pagamento.

L’accordo conciliativo risulta perfezionato a seguito della sottoscrizione da parte della società e dell’Agenzia delle Entrate in data 18 settembre 2023 (in all., accordo conciliativo). Il giudizio di rinvio è stato estinto per cessazione della materia del contendere con decreto della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sez. 1, n. 989/23, depositato il 8 novembre 2023 (in all., decreto CGT2° Veneto); - l’Avvocatura Generale dello Stato, quale rappresentante dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione nella presente controversia, ha già depositato, il 16 novembre 2023, istanza di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, rappresentando l’intervenuta conciliazione della causa.» La ricorrente ha dichiarato di associarsi all’istanza di controparte e ha chiestodi dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse di tutte le parti alla prosecuzione del contenzioso, con compensazione delle spese di lite.

Considerato che:

1. A seguito della concorde istanza delle parti - conseguente all’accordo conciliativo, che secondo quanto riportato da queste ultime, ha condotto all’estinzione del giudizio di rinvio instaurato in esito alla pronuncia rescindente di questa Corte, interessata dal ricorso in revocazione – deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di litedel presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere; dispone la