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Ordinanza — n. 34796/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal regarding tax collection, ruling administrative self-cancellation is not a valid ground for contesting tax claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34796/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Tax Commission's decision which had rejected the taxpayer's appeal against an administrative self-cancellation order. The taxpayer argued that the tax authority failed to properly notify a PDF attachment via PEC, claiming they never saw the content. However, the court held that the taxpayer had received the notification and the attachment, and the administrative act was already final. The court ruled that challenging the administrative refusal to cancel the tax debt is inadmissible because it would improperly substitute the judge for the administration's power, limiting review only to the legality of the refusal itself.

Regesto Legislator

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Art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972; Art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973: The administrative power of self-cancellation cannot be the subject of judicial review regarding the substantive validity of the tax claim, as such review would constitute an improper substitution of the judge for the administration.

Parole chiave

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administrative self-cancellation tax collection procedure judicial review limits finality of administrative acts taxpayer rights protection notificazione elettronica accesso agli atti del contribuente inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972
Nella specie è incontestato che il contribuente abbia ricevuto la pec con l’avviso ex art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 e 36 bis d.P.R.
Art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973
564 del 1994, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 19 d.lgs. 31/12
Con il primo motivo è stata contestata la violazionedell’art. 19 d.lgs. 31/12/1992, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 28/03/2018, n. 7616
Cass., n. 21146 del 2018
Come rilevato da questa Corte –Cass., n. 21146 del 2018, cit.
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Testo completo

07/11/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3697/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GALOTTO VINCENZO GIAMBATTISTA -intimato- Avversola SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA n.179/2021 depositata i l 21/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . FATTI DI CAUSA 1.

Con la sentenza n. 179/2021, depositata in data 21/07/2021 , la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata (hinc: CTR) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 102/2020, con la quale la Commissione Provinciale di Matera aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto dal contribuente contro il provvedimento di diniego in autotutela prot. 9776 del 01/03/2019 e la cartella di pagamento n. 067 2018 00063704 92 0000. La CTR ha , inoltre, dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dal contribuente.

2. La CTR ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo, ritenendo che la giurisprudenza di legittimità evocata dalla parte appellante non si addicesse al caso in esame, dove il contribuente aveva impugnato, insieme alla cartella di pagamento, il provvedimento di dinego di autotutela, contestandone la legittimità per difetto dei presupposti di legge. 2.1. Nella specie l’Agenzia delle Entrate aveva dedotto la regolarità della notificazione all’indirizzo pec del contribuente e la tardività del pagamento delle rate.

Tuttavia, non è stata mai contestata la ricezione del messaggio, quanto l’effettiva conoscenza del file pdf trasmesso dall’ufficio in allegato, non apribile e non consultabile dal pc del contribuente, tanto da necessitare il ritiro e la consegna a mani presso l’ufficio di pertinenza dell’amministrazione finanziaria. Era proprio tale consegna e il rilascio della prova cartacea da parte dell’Agenzia delle Entrate a confermare l’impossibilità di visionare l’allegato alla pec trasmessa al contribuente e tempestivamente dedotta con il ricorso volto a chiedere l’annullamento della cartella e dell’atto di diniego del provvedimento in autotutela.

Ciò nonostante l’ufficio aveva negato l’esercizio di quest’ultima. 2.2. La CTR ha pertanto concluso che: «Sostanzialmente, nel caso in esame va preso atto della buona fede ingenerata nel contribuente con tal agere della p.a. e la prevalenza della situazione di conoscenza di fatto, postuma, rispetto al generale principio di diritto circa la mera conoscibilità astratta e potenziale del provvedimento consegnato formalmente sulla casella di posta elettronica affermato dalla SC di Cassazione e richiamato inopportunamente dalla AG delle entrate.» 3.

Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

4. La parte intimata non si è costituita. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata contestata la violazionedell’art. 19 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e dell’art. 2-quaterd.l. n. 564 del 1994, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente ha rilevato come la CTR abbia disatteso la questione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo contro un diniego di autotutela, con il quale è stata contestata la pretesa erariale diventata ormai definitiva per mancata impugnazione della cartella di pagamento.

Rileva che il giudice di prime cure aveva pronunciato nel merito della pretesa tributaria originaria con un sindacato non consentito in caso di ricorso contro un provvedimento di diniego-autotutela, in violazione dell’art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994. In sostanza, la CTR avrebbe violato il seguente principio di diritto: «l’impugnabilità dell’atto di diniego autotutelaè ammissibile solo per vizi propri del medesimo atto e non anche per introdurre un sindacato sulla fondatezza della pretesa tributaria.» 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la violazione delle norme di legge in materia di valore legale della notifica a mezzo posta elettronica certificata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

In particolare, è stata contestata la violazione del d.P.R. 11/02/2005, n. 68, dal momento che la sentenza dellaCTR disconosce la validità della notificazione a mezzo pec dell’avviso bonario del 19/04/2018 (così come della cartella di pagamento notificata in data 29/09/2018), ritenendo, invece, valida la notifica a mani avvenuta il 04/05/2018 presso lo sportello dell’amministrazione finanziaria. La notificazione è stata eseguita, tuttavia, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 38, comma 4, lett. b), d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n. 122.

In base alle disposizioni in vigore dal 27/07/2018 agli artt. 2, commi 6 e 6-bis, e 6, comma 1 quater, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. codice dell’amministrazione digitale), così come modificato dal d.lgs. n. 217 del 2017, tutte le pubbliche amministrazioni possono notificare alle società e alle imprese individuali gli atti tributari direttamente all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’indice INI-PEC. Grazie al sistema di sicurezza usato il sistema è in grado di consentire l’integrità del contenuto e degli eventuali allegati.

Non è, quindi,accettabile che la CTR abbia attribuito rilevanza a un mero disguido tecnico senza che il sig. Galotto abbia dimostrato alcun problema tecnico-informatico e senza attribuire la causa neppure a un disguido del sistema.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento del secondo motivo. 3.1. Questa Corte ha affermato che: «Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede diautotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n.181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.» (Cass., 24/08/2018, n. 21146).

Inoltre, è stato precisato che: «In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione, da parte del contribuente, del diniego di annullamento di alcuni atti impositivi in sede di autotutela in virtù del passaggio in giudicato di una sentenza che aveva operato una ricostruzione incompatibile con quella compiuta in detti atti ormai inoppugnabili, poiché i vizi prospettati erano quelli originari, che il contribuente avrebbe potuto far valere impugnando i relativi atti).» (Cass., 28/03/2018, n. 7616).

Nella specie è incontestato che il contribuente abbia ricevuto la pec con l’avviso ex art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 e 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in data 19/04/2018. È altresì incontestato che abbia ricevuto copia dell’allegato contenente l’avviso bonario in data 04/05/2018. Era, quindi, ampiamente nei termini per impugnare sia i contenuti dell’avviso bonario, sia la decorrenza della rateizzazione. Allo stesso tempo anche in relazione alla notificazione della cartella di pagamento – ricevuta in data 30 /08/2018 - avrebbe potuto proporre impugnazione tempestivamente (e non unitamente al provvedimento di diniego del 01/03/2019, con ricorso notificato in data 27/05/2019, secondo quanto si legge a pag. 2 del ricorso in cassazione), vedendo, anche in questa ipotesi, pienamente tutelato il proprio diritto di difesa in relazione alla pretesa tributaria.

Come rilevato da questa Corte –Cass., n. 21146 del 2018, cit. – non era invece l’esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione la sede naturale per la tutela dei diritti del contribuente. Non solo: la discrezionalità dell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, limitato ai soli profili di illegittimità dell’esercizio di tale potere, a fronte del quale si pone una posizione di interesse legittimo del contribuente.

4. Considerata, quindi, la fondatezza del primo motivo di ricorso (e il conseguente assorbimento del secondo motivo) la sentenza impugnata deve essere cassata e,decidendo nel merito, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente. 4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere liquidate in favore della parte ricorrente e poste a carico della parte intimata, mentre devono essere compensate tra le parti le spese di lite dei precedenti gradi di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , dichiara inammissibile il ricorso della parte intimata; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro