Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34753/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax registration ruling, establishing 1% rate for expropriation deposit orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34753/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal filed by Interporto Sud Europa s.p.a. against the Regional Tax Commission's rejection of their request for a reduced registration tax rate. The core dispute concerned whether a court order mandating the deposit of expropriation compensation constitutes a condemnatory judgment subject to a 3% tax or merely an administrative valuation step subject to a 1% tax. The court ruled that such orders are not condemnatory judgments but rather functional steps in an administrative expropriation process, thereby applying the lower 1% tax rate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8 lett. b) e c) del d.P.R. n. 131 del 1986; Sentences ordering the deposit of expropriation compensation are not condemnatory judgments but administrative valuation steps, thus subject to the 1% registration tax rate rather than the 3% rate.

Parole chiave

Generato dall'IA
registration tax rate expropriation compensation deposit order condemnatory judgment administrative valuation Cassa Depositi e Prestiti tax appeal imposta sull'importazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n.
Artt. 156, comma 2, 121, 131, c.p.c.
, degli artt. 156, comma 2, 121, 131, c.p.c., nonché dell’art.
Art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986
156, comma 2, 121, 131, c.p.c., nonché dell’art. 37 e dell’art.
Art. 8 lettere b) e c), d.P.R. n. 131 del 1986
37 e dell’art. 8 lettere b) e c) del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 15414 del 2019
Si è, quindi, chiarito che l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge (Vedi Cass. 15414 del 2019, Rv.
Cass. n. 10440 del 2020
654650 -01), esulando dall'ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata enon contestata (Vedi Cass. n. 10440 del 2020, Rv.
Cass., Sez. U, n. 109/1999
Cass. Sez. 1, n. 6709/2000
Cass. Sez. 1, n. 25662/2006
Sez. 5, n. 18430/2021
Sez. 5, n. 18430/2021, Rv.
Sez. 5, n. 21697/2021
661802 –01, Sez. 5, n. 21697/2021, Rv.
Sez. 5, n. 9137/2014
Sez. 5, n. 9137/2014 , Rv.
Sez. U, n. 109/1999
Sez. 1, n. 6709/2000
523729 -01; Sez. 1, n. 6709/2000, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35754/2018R.G. proposto da Interporto Sud Europa s.p.a., in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Iannuccilli –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate -intimata - avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Campania n. 4694/2018depositata il 17 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella udienza del 2 9 novembre 2024 dal Consigliere Stefania Billi FATTI DI CAUSA Oggetto: Registro L’oggetto della controversia è l’avviso di liquidazione n. 2013/008/SC/000001966/0/001,notificato dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente), nei confronti della Interporto Sud Europa s.p.a. (d’ora in poi ricorrente),per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza della Corte d’Appellodi Napoli (del 12 aprile 2013), per l’importo di € 20.041,25.

Ilgiudizio ruota intorno al quesito se, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza, avente ad oggetto un’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio che ordini il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e occupazione legittima siano assoggettate al regime di tassazione di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero nella misura dell’1%, ai sensi della lett.

c) del medesimo articolo. La CTP ha rigettatoil ricorso. La CTR ha respintol’appello proposto dall’odierna ricorrente sulla base delle seguenti ragioni: - la sentenza oggetto di tassazione contiene una statuizione di condanna, priva dell’effetto di trasferire la proprietà del bene ablato allo Stato, con applicazione dell’imposta nella misura del 3% del valore della controversia; - essa si limita a determinare in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto di un legittimo provvedimento autoritativo di ablazione, emesso a seguito di una controversia di natura patrimoniale.

L’odierna ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e , depositato memoria, mentre l’odierna intimata, non costituit asi tempestivamente, ha depositato un atto al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 , c .p.c. , degli artt. 156, comma 2, 121, 131, c.p.c., nonché dell’art. 37 e dell’art. 8 lettere b) e c) del d.P.R. n. 131 del 1986; denuncia altresì la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le sentenze che ordinino il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e di occupazione illegittima siano di mera condanna con conseguente applicazione dellatassazione di registro nella misura del 3%.

2. Il ricorso è fondato . Ritiene il Collegio ribadire il principio di legittimità, secondo il quale,in tema di imposta di registro, la sentenza che, all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l'esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986(Cass.

Sez. 5, n. 18430/2021, Rv. 661802 –01, Sez. 5, n. 21697/2021, Rv. 662082 – 01, Sez. 6 - 5, n. 38045/2022). Con l’orientamento ora riportato, la S.C. ha superato un contrasto insorto in sede di legittimità(in senso contrario v. Cass. Sez. 5, n. 9137/2014 , Rv. 630772 -01). Si è, quindi, chiarito che l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge (Vedi Cass. 15414 del 2019, Rv. 654650 -01), esulando dall'ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata enon contestata (Vedi Cass. n. 10440 del 2020, Rv. 657994 - 01).

L'ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell'azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt'altro, dal momento che l'espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà il deposito dell'indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell'indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull'immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull'indennità depositata. (Vedi Cass., Sez.

U, n. 109/1999, Rv. 523729 -01; Sez. 1, n. 6709/2000, Rv. 536816 -01 e Sez. 1, n. 25662/2006, Rv. 593288 – 01 ) . Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell'interesse di terzi e della parte pubblica debitriceespropriante ma non del creditoreespropriato.

3. Da quanto esposto consegue che anche la sentenza posta a base dell’atto impositivo oggetto del giudizio non contiene una statuizione di condanna, suscettibile di essere messa in esecuzione, a carico dell'espropriante da parte dell'espropriato, che abbia ottenuto l'accertamento dell'indennità in misura superiore alla stima effettuata in sede amministrativa, al fine di ottenerne il pagamento del tutto o della sola differenza. L'avente diritto dovrà necessariamente attendere il momento in cui, a fronte della definitività della procedura, gli sarà possibile ottenere lo svincolo della somma depositata, previa presentazione di specifica ed ulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sede amministrativa.

4. La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti e deve, quindi, essere cassatacon l’accoglimento del ricorso . Non si rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto e, pertanto, la Corte può decidere la causa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo nel senso della correttezza dell’applicazione dell’aliquota dell’1%. Le spese delle fasi di merito vanno compensate e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili, tenuto conto del consolidamento dell’orientamento di legittimità in corso di causa. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso principale; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo nei limiti in motivazione. Spese delle fasi di meri