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Ordinanza — n. 34748/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lower court ignoring prior binding judgment on asset values.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34748/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a lower tribunal's tax assessment regarding a property transfer scheme. The lower court failed to account for a prior binding judgment that had already fixed the value of remaining assets at €520,000 for the relevant tax years. Consequently, the court ruled that the appellate judge violated legal principles by ignoring this definitive value when calculating subsequent tax liabilities.

Regesto Legislator

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Art. 109 DPR n. 917/1986; Art. 19 DPR n. 633/1972; Art. 37-bis DPR n. 600/1973: When a prior judgment has definitively established the value of assets, the appellate court is bound by that figure and cannot disregard it when assessing subsequent tax years, as doing so violates the principle of legal certainty.

Parole chiave

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tax asset valuation binding judicial precedent res judicata effect fiscal continuity principle appellate court error tax liability calculation property transfer scheme aspetti economici

Disposizioni normative citate

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Art. 109 DPR n. 917/1986
Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R.
Art. 19 DPR n. 633/1972
Art. 37-bis DPR n. 600/1973
633 del 1972, nonché dell’art. 37-bis d.P.R.
Art. 53 Cost.
600 del 1973, dell’art. 53 Cost. e dei principi in materia di abuso del diritto, in relazione all’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, n.
artt. 2909 c.c
Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.
art. 53 Cost
600 del 1973, dell’art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, n. 1966/2017
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11174/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LA CORTE DI SAN GEMINIANO SRL IN LIQUIDAZIONE-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 1096/2020depositata il 21/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa La Corte San Geminiano impugnava l’accertamento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva a recuperare, per l’anno 2010, ai sensi degli artt. 40 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, e art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, importi ai fini Ires, Irap e IVA.

Segnatamente venivano accertate per l’annualità anzidetta un maggior reddito ai fini Ires, un più elevato valore della produzione ai fini Irap e una detrazione Iva per un importo più alto del dovuto. La ripresa fiscale si collegava, al fondo, alla ritenuta antieconomicità e abusività di un’operazione consistita in una vicenda traslativa nel cui quadro Roberto Crivellaro, socio unico della società denominata Celeste s.r.l., acquistava nel 2005 dal Seminario Arcivescovile di Modena immobili ad uso abitativo per euro 1.230.000, in esenzione IVA e con aliquota di registro agevolata all’1%, in virtù della presa d’impegno a rivendere i cespiti entro il triennio successivo, ossia il 2008; nel 2006, veniva costituita la Corte San Geminiano s.r.l., partecipata dal predetto Crivellaro all’1% da Immobiliare Celeste s.r.l. al 99% Nel 2007, la Immobiliare Celeste rivendeva gli immobili di cui sopra alla newco istituita l’anno prima per un corrispettivo superiore del 44%, rispetto al prezzo pagato da Celeste s.r.l. al Seminario Arcivescovile.

Nella prospettazione erariale la rivendita mostrava evidenti anomalie, sia per l’ingiustificatezza dell’incremento valoriale attribuito ai cespiti, sia in quanto la Celeste dichiarava nel 2006 cospicue perdite fiscali pregresse, sia perché la costituzione di una nuova società riferibile ad un identico centro di interessi creava artificiosamente i presupposti per un indebito rimborso IVA, sia perché determinava l’abbattimento dei ricavi correlati alla vendita delle unità abitative ristrutturate, ricavate negli immobili acquistati in origine dal Seminario Arcivescovile.

Veniva rettificato dall’Agenzia, per euro 520.000, il valore delle rimanenze per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010. Il ricorso della contribuente trovava accoglimento da parte della CTP di Modena. L’appello dell’Agenzia era successivamente respinto. Nel giudizio d’appello, l’Agenzia ha contestato, tra l’altro, che in controversia relativa ad accertamento fiscale relativo al 2007 e afferente la medesima vicenda traslativa sopra compendiata, la rettifica delle rimanenze, relativa al costo del terreno edificabile con riguardo ai costi sostenuti nel 2006, non era stata fatta oggetto di contestazione, sicché, posto che la sentenza di primo grado n. 229/01/2012, aveva annullato la sola parte relativa all’irrogazione delle sanzioni e la sentenza di secondo grado n. 1966, depositata il 20 giugno 2017, non era stata impugnata, la rettifica in parola doveva reputarsi coperta da giudicato in riferimento a tutte le annualità investite dagli accertamenti fiscali.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è ora affidato a quattro motivi. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la CTR trascurato il giudicato esterno relativo al valore delle rimanenze, scaturente dalla sentenza 1966 del 20 giugno 2017, che era divenuta definitiva e che, a suo tempo, s’era pronunciata – al pari della sentenza di primo grado che l’aveva preceduta –solo in ordine alle sanzioni.

Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente affermato che “l’imputazione nella rettifica delle rimanenze, così come operata dall’Ufficio, non è ammessa né dai principi contabili né dal codice civile”, posto che il recupero operato dall’Ufficio “deriva da quanto rettificato nell’a.i. 2006 (riproposto negli anni a seguire) e divenuto definitivo negli a.i. 2007/8”. Con il terzo motivo si lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, 19 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 53 Cost. e dei principi in materia di abuso del diritto, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la CTR indicato la ragione economica giustificativa dell’operazione in modo del tutto autoreferenziale ed apodittica, facendolo coincidere col perfezionamento dell’iter amministrativo relativo ai permessi di costruire e dalle conseguenti potenzialità edificatorie.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR fatto malgoverno degli oneri probatori correlati al profilo dell’inerenza delle spese. È fondato e va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure. La CTR ha all’evidenza trascurato di valorizzare, alla stregua di intangibile premessa – da anteporre rispetto ad ogni valutazione ulteriore – l’incidenza del giudicato esterno relativo al valore delle rimanenze.

Il giudicato in parola scaturiva dalla sentenza della CTR dell’Emilia Romagna n. 1966 del 20 giugno 2017, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La decisione de qua s’era pronunciata solo in ordine alle sanzioni, il che aveva determinato la cristallizzazione con riferimento al 2007 del valore delle rimanenze, individuate in un ammontare di euro 520.000. Di tale valore la CTR non mostra di tenere debito conto, nella prospettiva di soppesarne puntualmente gli effetti in relazione allo specifico anno d’imposta oggetto dell’odierna controversia.

In particolare, il giudice d’appello manca di precisare la natura e la consistenza dei costi e delle poste ulteriori suscettibili, non solo di aver impattato sul valore delle rimanenze, ma di averne comportato la variazione in guisa da neutralizzare gli effetti che, avuto riguardo all’annualità considerata, e in ossequio al principio di continuità dei bilanci (e dei relativi valori), erano comunque suscettibili di collegarsi al valore originario di euro 520.000, valore coperto da giudicato. Il rapporto fiscale si era, in altri termini, stabilizzato con carattere di definitività con la res iudicata sul punto relativo al valore iniziale delle rimanenze, in esito al processo concluso con la sentenza della CTR n. 1966 del 20 giugno 2017; da detta pronuncia discendeva come elemento non ulteriormente controvertibile l’importo di euro 520.000 da assumere a base di partenza per le susseguenti distinte valutazioni.

Il giudice d’appello era vincolato, infatti, a muovere da questo dato iniziale delle rimanenze ancorato all’anno 2007, dovendo conseguentemente apprezzarne gli effetti sui successivi anni d’imposta, chiarendo l’identità e la specificità degli elementi idonei a comportarne la variazione. Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, per un nuovo esame