Cassation court dismisses tax appeal as registration interest vanished due to subsequent appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the interest to collect the registration tax had disappeared. The Regional Tax Commission had already accepted the heirs' appeal, noting that an appellate court judgment reforming the original decision had become final before the tax notice was issued. The court upheld this ruling, stating that since the underlying legal act was subsequently overturned by a binding judgment, the tax claim lacked the necessary legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37 d.P.R. n. 131/1986; Art. 360 c.p.c.: The registration tax applies to judicial acts defining the case, but the right to collect vanishes if a subsequent final judgment reforms the act, rendering the tax claim inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25645/2017R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro Marchi Ferruccio, Marchi Filippo, Marchi Federico, in qualità di eredi di Marchi Carlo rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Baldassarrie dall’Avv. Michel Martone -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Campania n. 2767/15/17 depositata il 27 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella udienza del 2 9 novembre 2024 dal Consigliere Stefania Billi FATTI DI CAUSA Oggetto:
Registro L’oggetto della controversia è l’avviso di liquidazione n. 2013/001/SC/00000466/0/004,notificato dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente), nei confronti della società Marchi Industriale s.p.a., della Romana Chimici s.p.a. e di Carlo Marchi, per il pagamento in solido dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza del Tribunale di Napoli (n. 466 del 2013). La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se possa essere oggetto dell’imposta di registro una sentenza di condanna già riformata in grado di appello al momento dell’emissione dell’avviso di liquidazione, in applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.
La CTP ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Ferruccio Marchi, Filippo Marchi e Federico Marchi (questi ultimi d’ora in poi controricorrenti), in qualità dieredi di Carlo Marchi. La CTR ha accolto l’appello proposto dagli odierni controricorrentisulla base delle seguenti ragioni: - risulta provato che alla data di emissione dell’avviso di liquid azione dell’imposta di registro (emesso il 16.6.2015 e notificato il 3.7.2015) la Corte d’appello di Napoli avesse già emesso una sentenza con cui sovvertiva la pronuncia di primo grado sfavorevole al contribuente; - non risulta documentata l’impugnazione in Cassazione di tale pronuncia; - deve di conseguenza essere escluso l’interesse ad agire da parte dell’Amministrazione finanziaria all’atto di emissione dell’avviso di liquidazione, non sussistendo più il titolo si cui fondava la pretesa del tributo; - è illogico pretendere un pagamento di un’imposta cui dovrebbe seguire il rimborso.
L’odiernaricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo , mentre i controricorrent i si sono costituiti con controricorso e hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c .p.c. , in relazione all’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché degli artt. 2909 e 2697 c.c. e dell’art. 124 disp. att. c.p.c. Sostiene che l’obbligodi versare l’imposta di registro, previsto dall’art. 37 del d.P.R. ora citato, riguardi ogni atto giudiziario e che la liquidazione è fatta salvo conguaglio.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha onerato l’Ufficio della prova del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e ha ritenuto esistenteil giudicato senza dare atto anche dell’esistenza di una sentenz a munita dell’attestazione di cancelleria, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.
2. Deve essere preliminarmente essere disattesa la censura sollevata nel controricorso riguardante la novità delle difese spiegate in questa sede dalla ricorrente, rispetto alle tesi svolte nei precedenti gradi di giudizio. Il Collegio ribadiscein proposito che i l giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità ( ex multis Cass.
Sez. 3, n. 15196/2018, Rv. 649304 – 01, Sez. 3, n. 27568/2017, Rv. 646645 –01, Sez. 2, n. 8206/2016, Rv. 639513 - 01). La censura in esame è infondata, in quanto, in virtù del principio di diritto ora richiamato, risulta del tutto generica non indicando in cosa è essenzialmente consistita la nuova difesa, né gli accertamenti di fatto che tali questioni nuove dovrebbero implicare. 3.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986: «Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha eseguito la registrazione». 3.1. I controricorrenti hanno, nella specie, documentato che, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il giudicato sulla sentenza di secondo grado(Corte d’Appello di Napoli il 30 maggio 201 5) che ha riformato la pronuncia su cui di fondava l’atto impositivo oggi impugnato. La S.C. ha, infatti, rigettato il ricorso per cassazione, proposto per la riforma di tale pronuncia (Cass., Sez. 1, n. 31936 del 2019).
4. Da quanto esposto consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese dell’intero giudizio vengono compensate , tenuto conto che il giudicato è intervenuto dopo la pronuncia della sentenza impugnata. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ;