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Ordinanza Interlocutoria — n. 34727/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service on three heirs of the deceased party.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34727/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal filed by the Revenue Agency against a regional tax commission decision. The primary procedural defect was the absence of proof regarding the effective service of the appeal to three heirs of the deceased party, Ranieri Gerardo, Vincenzo, and Anna. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a new hearing to renew the notification of the appeal to these specific heirs within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 149 c.p.c.; The appeal must be effectively served on all parties; failure to prove service on heirs of a deceased party renders the appeal procedurally defective and requires remittal for renewal of notification.

Parole chiave

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cassation appeal lack of proof of service heirs of deceased party notification defect remittal for renewal imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione imposta annuale crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 149 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente evidenziare che in atti manca la prova del perfezionamento (avviso di ricevimento) della notifica del ricorso (avvenuta ai sensi dell’art. 149 c.p.c.) ad alcuni degli eredi di Codispoti Matilde, e cioè Ranieri Gerardo, Vincenzo ed Anna , cui esso è pure indirizzato.
art. 149 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente evidenziare che in atti manca la prova del perfezionamento (avviso di ricevimento) della notifica del ricorso (avvenuta ai sensi dell’art. 149 c.p.c.) ad alcuni degli eredi di Codispoti Matilde, e cioè Ranieri Gerardo, Vincenzo ed Anna , cui esso è pure indirizzato.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27459/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CARACOGESS S.A.S. cessata, nonché RANIERI MARIA CANDIDA, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Pugnaghi e dall’avv. Nicola Pagnotta, in forza di procura in calce al contro ricorso, elettivamente domiciliati in Roma alla via Denza n.15; -controricorrenti– nonché RANIERI GERARDO, RANIERI VINCENZO,RANIERI MARIA CANDIDA, RANIERI ALBINA, RANIERI ANNA, eredi di CODISPOTI MATILDE- intimati - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1803/49/2017 depositata in data 21/04/2017, non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 28novembre 2024 dal consigliere dott.

Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. La CTR della Lombardia accoglieva l’appello della società Caracogess s.a.s. e della socia Ranieri Maria Candidaproposto contro la sentenza reiettiva del ricorso avverso l’avviso di accertamento, con cui, a fini Irap e I va per l’ anno di imposta 2002 , era contestato alla società il ruolo di mera cartiera ; in particolare il giudice del gravame riteneva l’amministrazione decaduta dal potere di accertamento non operando il raddoppio dei termini, conclusione cui giungevain base a due concorrenti ragioni:

a) l ’ int ervenuta modifica normativa di cui al d.lgs. 128/2015, che prevede che il raddoppio operi solo ove la denuncia sia stata presentata entro il termine ordinario;

b) la maturazione del termine di prescrizione alla data della notifica dell’avviso di accertamento.

2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate in base a due motivi. Resistecon controricorso Ranieri Maria Candida quale socia e legale rappresentante della societàmentre non hanno svolto attività difensiva gli altriintimati. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28novembre 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente evidenziare che in atti manca la prova del perfezionamento (avviso di ricevimento) della notifica del ricorso (avvenuta ai sensi dell’art. 149 c.p.c.) ad alcuni degli eredi di Codispoti Matilde, e cioè Ranieri Gerardo, Vincenzo ed Anna , cui esso è pure indirizzato. Alla luce della natura processuale di alcune delle questioni, occorre altresì acquisire il fascicolo processuale dei gradi di merito.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso a Ranieri Gerardo, Ranieri Vincenzo e Ranieri Anna entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone acquisirsi il fascicolo dei gradi di merito.