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Sentenza — n. 34673/2024 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 34673/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34673/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20492/2020 R.G. proposto da: ROMAGNA TIR S.N.C. DI AMADUCCI MAURO C., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Cesena, nonché Mauro AMADUCCI personalmente, assistito, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in margine al ricorso, dall’ avv. Antonino Attanasio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Ottorino Agati in Roma, via di Porta Pertusa, 4; –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – Avverso la sentenza n. 2132 del 18 novembre 2019 resa dalla Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna.

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Sentenza — n. 34673/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con esso si denuncia nullità della sentenza per motivazione parvente. In particolare, la ratio decidendi parrebbe oscura e incomprensibile, laddove i giudici d’appello sono giunti a ritenere la causa negoziale di fatto insussistente, specie laddove si ha la fatturazione dei costi da parte di Sarto s.r.l. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza tenta infatti di descrive così i rapporti “trilateri”: Romagna TIR e Sarto avevano stipulato un contratto d’appalto, in base al quale a Romagna TIR venivano consegnati per il trasporto e la consegna (ai clienti di Sarto) di prodotti ittici.

Parole chiave

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tassa di transito trasferimento dell'imposta arretrati d'imposta rimborso delle spese di trasporto fatture fittizie commissionario spedizioniere
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20492/2020 R.G. proposto da: ROMAGNA TIR S.N.C. DI AMADUCCI MAURO C., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Cesena, nonché Mauro AMADUCCI personalmente, assistito, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in margine al ricorso, dall’ avv. Antonino Attanasio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Ottorino Agati in Roma, via di Porta Pertusa, 4; –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – Avverso la sentenza n. 2132 del 18 novembre 2019 resa dalla Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso. MOTIV. APP. Si dà atto altresì che il difensore della contribuente, avv. Antonino Attanasio, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. A sua volta la difesa erariale ha concluso per il rigetto. FATTI DI CAUSA 1.L’Agenzia delle Entrate assumeva l’irregolarità della contabilità della società contribuente, con specifico riferimento alla ritenuta non deducibilità dei costi derivanti da fatture ricevute da tale Sarto srl, e ciò in quanto la Romagna TIR fatturava spese di trasporto alla Sarto, ma questa a sua volta emetteva fatture per spese di logistica per un importo pari a quello dei trasporti, così verificandosi la traslazione del reddito; il tutto poi senza effettiva possibilità di analisi dei costi ed in particolare dei requisiti di certezza e determinabilità, in quanto i documenti contenevano una descrizione sommaria, mentre i documenti di trasporto dimostravano che il carico avveniva presso la sede di clienti terzi, mancando però annotazioni di soste presso la Sarto, sicché non risultavano operazioni di carico, scarico e sosta presso quest’ultima società.

Da tanto l’Agenzia riprendeva a tassazione redditi per € 914.347 e pressoché corrispondente reddito da partecipazione in capo al socio (al 99 %), il tutto con riguardo all’anno d’imposta 2012. Pur a fronte di esiti opposti in primo grado, la CTR confermava la pretesa erariale con un’unica sentenza, oggetto però di impugnazione con distinti ricorsi da parte della società e del socio, entrambi però basati su sei analoghi motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Deve preliminarmente esaminarsi il secondo motivo del ricorso in quanto lo stesso, ove fondato, è idoneo a definire la controversia.

Con esso si denuncia nullità della sentenza per motivazione parvente. In particolare, la ratio decidendi parrebbe oscura e incomprensibile, laddove i giudici d’appello sono giunti a ritenere la causa negoziale di fatto insussistente, specie laddove si ha la fatturazione dei costi da parte di Sarto s.r.l. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza tenta infatti di descrive così i rapporti “trilateri”: Romagna TIR e Sarto avevano stipulato un contratto d’appalto, in base al quale a Romagna TIR venivano consegnati per il trasporto e la consegna (ai clienti di Sarto) di prodotti ittici.

Romagna TIR (non Sarto, come erroneamente indicato a pag. 5 della sentenza impugnata) teneva a disposizione di Sarto un proprio mezzo, ma se questo non poteva essere totalmente utilizzato da prodotti di quest’ultima, il mezzo stesso poteva essere utilizzato per trasporti anche nell’interesse di clienti (evidentemente di Romagna TIR) terzi. Peraltro, sempre secondo la CTR, “Sarto srl fatturava a Romagna TIR il 100 % delle proprie prestazioni logistiche e di trasporto: - i terzi clienti fatturavano a Romagna TIR le prestazioni di logistica e trasporto nei limiti di cui ne beneficiavano; -Romagna TIR emetteva fatture a Sarto s.r.l. per la restituzione degli importi percepiti in eccedenza”.

Orbene questa ricostruzione non è minimamente coerente con le operazioni commerciali così come descritte dalla stessa CTR, e come si ricava dalle indicazioni rinvenienti dagli atti delle parti. Infatti, si parla di “clienti terzi” che “fatturavano a Romagna TIR le prestazioni di logistica e trasporto”, ma ciò non è possibile perché i terzi erano i beneficiari dei trasporti, e semmai era dunque Romagna TIR a emettere fatture nei loro confronti per i servizi da essa resi. Dopodiché si parla di fatture emesse da “Romagna TIR …. a Sarto srl per la restituzione degli importi percepiti in eccedenza”, ma Romagna TIR –in base alla ricostruzione ed al contratto d’appalto, eseguiva lei i trasporti, non doveva restituire niente, e comunque se avesse restituito sarebbe stato il ricevente ad emettere fattura.

Le incertezze e contraddizioni in cui cadono i giudici d’appello traspaiono anche laddove gli stessi rilevano un “disallineamento” fra i soggetti che emettono e ricevono le fatture, che viene rilevato a causa della confusione in cui si trova la CTR più che della complessità dei rapporti. A rendere ulteriormente contraddittoria la ricostruzione, o meglio, del tutto incoerente la ratio con la ricostruzione delle operazioni, la CTR sostiene anche che le fatture “per una parte sovrapponevano quanto ai costi di Sarto srl e dalla clientela ed in parte si riducevano quanto alla restituzione a Sarto da Romagna TIR delle somme da questa ricevute dalla clientela terza”, inserendo anche un riferimento alla causa negoziale.

Neppure affidandosi a congetture, il che è indice inequivoco della non ricostruibilità della ratio, è possibile dare un senso e una coerenza a queste affermazioni rispetto ai passaggi precedenti. D’altronde la perplessità ed anzi la non comprensione del rapporto tra le parti emerge in più punti della sentenza, che infatti ritiene come lo schema contabile (o contrattuale a questo punto, non si comprende cosa si intenda) fosse “del tutto oscuro”. Tale conclusione dipende infatti dall’incomprensione in ordine al sistema di fatturazione, come visto sopra interamente frainteso dalla CTR.

Ne deriva che la motivazione, pur apparentemente presente, è ampiamente inficiata da contraddizioni insanabili ed invincibili dipendenti dalla non comprensione dei rapporti intercorrenti fra le parti.

2. Alla luce di quanto precede i motivi primo e terzo sono assorbiti dall’esame della ragione più liquida che precede, mentre i residui motivi sono assorbiti in quanto attengono al merito della controversia, superato dalla nullità della sentenza.

3. L’accoglimento del secondo motivo determina dunque la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CGT2 dell’Emilia-Romagna, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite. P. Q. M. La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di li