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Ordinanza — n. 34658/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34658/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34658/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25803/2016 R.G. proposto da : CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALSAVARANCHE, 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato CORRADI MARCO (CRRMRC69C24F871T) rappresentato e difeso dall'avvocato PETRONIO STEFANO (PTRSFN66S08E098D) -ricorrente- contro EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in VERONA VIA LOCATELLI 3, presso lo studio dell’avvocato CIMETTI MAURIZIO (CMTMRZ59E16L781D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARENTE GIUSEPPE (PRNGPP64E30F839O) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 445/2016 depositata il 05/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Con ricorso per Cassazione fondato su cinque motivi, la società C.S.A. –Centro Servizi Assistenziali s.r.l. ha impugnato la decisione n. 445/2016 resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34658/2024 — snciv · Corte di Cassazione: In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass.25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015).

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione procedura straordinaria di fissazione dei contributi contratto di compensazione detrazioni e rimborsi concordato stragiudiziale risoluzione delle controversie
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25803/2016 R.G. proposto da : CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALSAVARANCHE, 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato CORRADI MARCO (CRRMRC69C24F871T) rappresentato e difeso dall'avvocato PETRONIO STEFANO (PTRSFN66S08E098D) -ricorrente- contro EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in VERONA VIA LOCATELLI 3, presso lo studio dell’avvocato CIMETTI MAURIZIO (CMTMRZ59E16L781D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARENTE GIUSEPPE (PRNGPP64E30F839O) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 445/2016 depositata il 05/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Con ricorso per Cassazione fondato su cinque motivi, la società C.S.A. –Centro Servizi Assistenziali s.r.l. ha impugnato la decisione n. 445/2016 resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

2. Il giudizio origina dall’impugnazione che la medesima società aveva svolto separatamente avverso quattro cartelle di pagamento e che la CTP di Alessandria, previa riunione, ha rigett ato integralmente con la decisione n. 118/2015.

3. Il successivo appello proposto dalla contribuente è stato pure respinto dalla CTR di Torino, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso.

4. Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. ha depositato controricorso.

5. La Procura g enerale , nella persona del Sostituto P.G. Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte in vista dell’udienza camerale,fissata per il 16/10/2024.

6. Nelle more la ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, atto che risulta controfirmato per accettazione dal legale della controricorrente. CONSIDERATO CHE 1. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso è preliminare all’esame dei motivi di ricorso.

2. La richiesta, sorretta da idonea procura contenente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce, va senz’altro accolta,dovendosi perciò dichiarare l’estinzione del giudizio.

3. Le spese vanno compensate, a fronte di conforme richiesta e dell’accettazione della parte controricorrente.

4. In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass.25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio, co