Court rejects tax appeal dismissal due to incomplete evidence of voluntary settlement agreement under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's request to declare the cause extinguished based on an alleged adherence to a simplified tax settlement procedure. Although the taxpayer claimed to have joined a new streamlined payment scheme, the court found the submitted documents failed to prove the procedure applied to the specific tax assessment in question. Consequently, the judge ordered the taxpayer to provide full documentation proving the settlement's validity and the fulfillment of all required conditions for case extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 236 della l. 197/2022; The court must verify that the conditions for case extinction under the simplified settlement procedure are strictly met, including the explicit commitment to waive pending litigation, before declaring the cause extinguished.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 20083-2019, proposto da: NUOVA ALBOS s.r.l., c.f. 09453991003 , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Ruffini n. 2/a, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marino, dal quale è rappresentata e difesa - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 6585/15/2018della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 1.10.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.09.2024 dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla società ricorrente,esercente attività di gestione di stabilimenti balneari, un avviso di accertamento con cui, Accertamento –Indagini bancarie -Prova RGN 20083/2019 Consigliere rel. Federici relativamente all’anno 2009, fu rideterminatol’imponibile ai fini Iva, Irpef, addizionaliregionali e comunali. L’atto impositivo trovava genesi nella verifica eseguita da militari della GdF sui conti correnti bancari intestati ai soci, alla legale rappresentante, al procuratore speciale, e ad altra società con riferimento agli anni 2007/2009.
All’esito del procedimento, per quanto qui di interesse,l’ufficio contestò alla società un maggiore imponibile, sottoponendo a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, pari ad € 171.811,00,ed irrogò le sanzioni. La contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 18009/05/2016accolse le ragioni dell’impugnazione. Il giudizio d’appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, esitò nella sentenza n. 6585/15/2018, che, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse integralmente le motivazioni dell’Ufficio.
Il giudice regionale ha rilevato che gli accertamenti bancari eseguiti sui conti correnti dell’amministratore, del procuratore speciale e degli altri soci non potevano ritenersi superati dalla documentazione allegata dall’appellata, permanendo le incongruenze sulle quali l’amministrazione finanziaria aveva fondato le contestazioni. La ricorrente ha censurato la sentenza,affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. In prossimità della adunanza camerale fissata per la trattazione della controversia la società ha chiesto la declaratoria di estinzione della causa per intervenuta adesione alla definizione agevolata, disciplinata dalla l. n. 197del 2022 (cd. rottamazione quater).
Considerato che il ricorrente ha ritenuto di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, con dichiarazione ex actis del 31.01.2023 e rateizzazione del pagamento in diciotto rate mensili, con scadenza 30.11.2027. dalla documentazione allegata non si ricava che la procedura di definizione sia riconducibile all’avviso di accertamento per cui è causa; in ogni caso, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della l. 197 cit., «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a RGN 20083/2019 Consigliere rel.
Federici rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»; per la corretta definizione della procedura è necessario che risultino adempiuti gli oneri dettati dalla disciplina, compreso l’impegno alla rinuncia del o dei giudizi pendenti;
P.Q.M.
invita la contribuente ad allegare tutta la documentazione relativa alla domanda di accesso alla definizione agevolata, al fine della verifica dell