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Ordinanza — n. 34645/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to successful application of simplified tax dispute resolution law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34645/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the taxpayer successfully applied for the simplified resolution of pending disputes. The taxpayer submitted documentation proving compliance with the procedural requirements of the new law, including the timely filing of the request and payment of due amounts. Since no objections were raised and the statutory conditions were met, the court ruled that the judicial process is no longer necessary.

Regesto Legislator

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Art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130; The simplified resolution of pending tax disputes is perfected upon the presentation of the request and payment of due amounts, thereby extinguishing the judicial process without requiring a final court judgment.

Parole chiave

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simplified tax resolution pending tax disputes extinguishment of process tax appeal dismissal procedural requirements reddito da attività lucrativa dipendente procedura per sottrazione d'imposta dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130
Fissata la trattazione della controversia in sede camerale, il Naso ha depositato documentazione attestante la definizione agevolata della caus a tributaria, disciplinata dall’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Il ricorrente ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
Il ricorrente ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 247-2016, proposto da: NASO Giuseppe, c.f. NSAGPP60B14H558C , elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Re di Roma,n. 21, presso lo studio dell’avv. Angelo Fiumara , che lo rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 2766/37/2015della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 18.05.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.09.2024 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate notificò a Naso Giuseppel’avviso d’accertamento n. TK3012207046/2010, con cui fu ridetermin at o l’imponibile relativ o all’anno d’imposta 2007ai fini Iva, Irap e Irpef. Con l’atto impositivo, che Accertamento –Indagini bancarie –Motivazione della sentenza RGN 247/2016 Consigliere rel. Federici trovava genesi nelle indagini bancarie eseguite ex art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,l’Amministrazione finanziaria pretese il pagamento di maggiori imposte e comminò le sanzioni.

Il contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 2579/04/2014 ne rigettò le ragioni. L’appello, promosso dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, fu invece accolto in parte con la sentenza n. 2766/37/2015. Il giudice regionale, a fronte del maggior reddito accertato sulla base dei versamenti e dei prelevamenti eseguiti dal contribuente, lavoratore autonomo, su conti bancari a lui intestati, ha ritenuto che le giustificazioni documentali addotte dal contribuentefossero sufficienti a riconoscere le sue ragioni con riferimento alle operazioni di prelievo, rigettando invece le difese quanto ai versamenti.

Il contribuente ha censurato la sentenza con sei motivi, chiedendo la cassazione della sentenza, cui ha resistito con controricorsol’Agenzia delle entrate. Fissata la trattazione della controversia in sede camerale, il Naso ha depositato documentazione attestante la definizione agevolata della caus a tributaria, disciplinata dall’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130. Nell’adunanza camerale del 12settembre 2024 la causa è stata riservata in decisione. Il ricorrente ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE Ilcontribuente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5, della l.31 agosto 2022, n. 130 . L’art. 5 della disciplina indicata prevede che «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 7).

Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato (comma 8). Ai fini della definizione RGN 247/2016 Consigliere rel. Federici delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. […]. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione (comma 11)». Nel caso di specie non risultano elementi da cui emerga l’inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

È stata peraltro prodotta la documentazione da cui emerge l’adempimento degli obblighi prescritti dalla disciplina per la definizione del giudizio pendente presso questa Corte, né risultano atti di diniego della definizione. Il processo va pertanto dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 5, comma 5, legge 130/2022).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Le