Italian tax court rejects appeal on inability to modify R&D amortization plan after initial choice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding Research and Development costs. The taxpayer argued that if a multi-year R&D project becomes unfeasible before the five-year amortization period ends, the remaining costs should be deducted immediately in the current year. The court rejected this, ruling that once a taxpayer chooses between immediate or constant quarterly deductions, that choice is irrevocable and cannot be modified even if the project fails.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 108 DPR 917/1986; Art. 2426 c.c.: Once a taxpayer elects between immediate or constant quarterly deduction of R&D expenses, this choice is irrevocable and cannot be modified for subsequent years, even if the project becomes unfeasible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELI PRODOTTI HOLDING S.R.L., sedente in Bagnoli Sopra, con avv. Raffaello Lupi, Alessia Vignoli e Claudio Lucisano; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, n. 401/16 depositata il 15 giugno 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli.
RILEVATO CHE 1.L’Agenzia rettificava IRPEG e IRAP 1999 tra l’altro per il rilievo di indebita deduzione di costi di ricerca. La CTR (in sede di giudizio di rinvio avendo già questa Corte con una prima pronuncia – ordinanza n. 25360/10 - annullato la sentenza della CTR che riteneva l’inesistenza della notifica dell’avviso) confermava la ripresa fiscale, per cui la contribuente propone ricorso in cassazione fondato su un motivo. L’Agenzia resiste con controricorso. Da ultimo la contribuente ha depositato memoria illustrativa AMMORTAMENTO CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 108 TUIR e 2426, cod. civ., per ritenuta insussistenza del principio di coerenza pluriennale nella deduzione dei costi affermato invece dai giudici di merito. 1.1.
Il motivo è infondato. La tesi della ricorrente, meglio precisata nelle memorie illustrative, è nel senso che – volta che il progetto cui accedono i costi pluriennali si rammostri irrealizzabile anteriormente al termine di previsto ammortamento quinquennale, prescelto nella specie - sarebbe dovere del contribuente dedurre il residuo nell’esercizio in corso. Tuttavia, queste conclusioni non sono condivisibili, avendo già chiarito questa Corte che In tema di reddito d'impresa, l'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 consente di scegliere, relativamente alle spese di ricerca, regolate in termini analoghi a quelle di pubblicità e propaganda, tra la deduzione immediata nell'esercizio in cui sono state sostenute e quella inquote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro anni successivi, ma, una volta effettuata la scelta, al contribuente non spetta uno "ius variandi", configurando la sua opzione un'immodificabile dichiarazione di volontà che va mantenuta per tutti gli esercizi tra i quali viene ripartito l'ammortamento (Cass. n.27288/2016).
Come si vede non è la possibilità di scelta dell’imprenditore di procedere ad una deduzione rateizzata o meno, ed in quanto tempo pur nel limite massimo stabilito (peraltro anche in sede civilistica) ad essere posto in discussione, quanto la retrattabilità della scelta stessa una volta operata. Del resto a seguire la tesi della ricorrente circa la facoltà di modifica del piano di ammortamento, che non trova riscontro peraltro nel dato normativo (il quale infatti fa riferimento alle “quote costanti” con riferimento alle rate di ammortamento, senza prevedere la facoltà di modifica invece prevista a fini civilistici dall’art. 2426 cod. civ.), si avrebbe che in caso di progetto non realizzabile il contribuente fruirebbe di un trattamento ancora migliore.
2. Al postutto il ricorso merita integrale rigetto, con aggravio di spese in capo al ricorrente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 850,00oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di