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Ordinanza — n. 34625/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to apparent lack of reasoning in second-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34625/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax appeal against a regional tribunal's decision to reinstate tax assessment based on apparent reasoning. The taxpayer argued the lower court failed to logically explain how it derived income from discrepancies between declared expenses and asset growth. The court ruled that the second-instance judgment was insufficient because it merely stated inconsistencies without detailing the evidence or logical steps used to establish the taxpayer's burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.p.; Art. 12 l. n. 212/2000: A judgment is void if its reasoning is apparent, failing to reconstruct the logical path to the decision, and such defects require the case to be remitted for a proper examination of the facts and legal arguments.

Parole chiave

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apparent reasoning tax assessment inductive verification burden of proof contradictory principle tax appeal remittal to lower court ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.p.
Art. 12 l. n. 212/2000
Art. 6 CEDU
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Francesco LONGO, con avv. Antonietta De Carlo; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 1478/2016 depositata il 14 giugno 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia accertava in capo al contribuente maggior reddito relativamente all’anno d’imposta 2005, soprattutto per anomalie riscontrate nell’annotazione delle spese del personale dell’impresa individuale e per l’incompatibilità della situazione reddituale dichiarata con gli incrementi patrimoniali rilevati.

La CTP accoglieva il ricorso mentre la CTR, in accoglimento del gravame proposto dall’Agenzia, riformava la prima sentenza e confermava la ripresa a MOTIV APPARENTE tassazione, per cui il contribuente propone ricorso in cassazione fondato su cinque motivi. L’Agenzia resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione parvente. 1.1. Il motivo è fondato. La motivazione è apparente quando dalla stessa non è possibile ricostruire l’iter logico in base al quale il giudice è giunto alla sua decisione.

Nella specie la pronuncia in esame è in gran parte dedicata ad una, peraltro parziale, ricostruzione dei fatti processuali, mentre dedica alla motivazione una parte scarna e poco comprensibile. In particolare, in ordine ai presupposti per giungere alla ricostruzione del reddito in via induttiva, la stessa si limita ad osservare la sussistenza di un errore circa l’indicazione del costo del personale rilevato nella dichiarazione dei redditi e nel registro degli acquisti, ma in che sia consistito tale errore, e nel motivo per cui le giustificazioni del contribuente, dallo stesso dedotte, siano vinte da altre ragioni od elementi, che non vengono neppur tratteggiati, rimane del tutto omesso.

E ciò a fronte di una pronuncia di primo grado che invece riteneva la fondatezza delle difese del contribuente. Il semplice accenno in sentenza ad una “ammissione” dell’errore da parte del contribuente non è davvero decisivo, visto che non viene spiegata l’eventuale irrilevanza dello stesso, in effetti dedotta dal contribuente come si ricava dalle relative difese riportate nel ricorso. Altrettanto e ancor più vale con riferimento all’altro elemento che ha portato l’ufficio a giungere all’accertamento induttivo, cioè l’incompatibilità fra il reddito dichiarato e gli investimenti patrimoniali.

A tal proposito la CTR si limita ad affermare siffatta incoerenza, non dandosi carico di alcuna, neppur larvata, motivazione. Senza dunque indicare sulla base di quali elementi ritenga fondati i presupposti per l’accertamento induttivo, la CTR giunge poi alla conclusione (in astratto) circa la sussistenza dell’onere della prova, in ordine alla sussistenza di un reddito diverso e minore, in capo al contribuente, ma non affronta minimamente (in concreto) l’esame degli elementi portati da quest’ultimo in adempimento dell’onere probatorio appena affermato.

2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi secondo, terzo e quarto.

3. Con riferimento al quinto motivo, a mezzo dello stesso si denuncia violazione del principio del contraddittorio ed in particolare degli artt. 12, l. n. 212/2000 e 6 CEDU. 3.1. Il motivo è infondato. In via generale non sussiste, in base ad un costante orientamento di questa Corte che non si ha ragione di rivedere, un obbligo di contraddittorio preventivo, se non in caso di tributi armonizzati, e in ciò dunque la pronuncia di secondo grado dev’essere confermata. Ora nel caso di tributo armonizzato il contraddittorio preventivo va garantito anche in ipotesi di accertamenti su base documentale (c.d. “a tavolino”), salva la c.d. “prova di resistenza”. Nella specie è stata effettuata anche una ripresa i.v.a., tributo armonizzato, ma la CTR ha accertato in fatto che il contraddittorio venne pur in concreto instaurato (“ferma la mancata partecipazione del contribuente o del suo rappresentante a tutte le fasi del contraddittorio instaurato a seguito di apposito invito”), per cui sul punto non v’è alcuno spazio per la revisione dello stesso in sede di legittimità.

4. La sentenza impugnata dev’essere dunque cassata con riferimento all’accoglimento del primo motivo, con rinvio al giudice d’appello affinché provveda al corretto esame dei presupposti per il ricorso all’accertamento induttivo alla luce delle difese delle parti, per poi eventualmente passare all’esame degli ulteriori profili rilevanti nella fattispecie. Lo stesso provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte, accolto il primo motivo, respinto il quinto ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia che, in diversa composizione, provvederà a