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Ordinanza — n. 34622/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to address the appellate court's ratio decidendi regarding capital contribution taxation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34622/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to engage with the specific reasoning of the lower court. The agency argued that capital contributions should be taxed under the economic competence principle, while the lower court correctly applied the cash basis principle for contributions aimed at increasing assets rather than specific investments. The court ruled that the appeal's reliance on general precedents without addressing the distinct facts of the case rendered it procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 21, l. n. 449/1997; 88 TUIR: A cassation appeal is inadmissible if it does not confront the ratio decidendi of the contested judgment, merely repeating arguments or citing precedents without engaging with the specific legal reasoning applied by the appellate court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility capital contribution taxation cash basis principle economic competence principle ratio decidendi requirement tax administration appeal procedural invalidity capitale industriale

Disposizioni normative citate

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Art. 21, l. n. 449/1997
88 TUIR
449/1997 e 88 TUIR, avendo erroneamente ritenuto la CTR che il contributo di cui si tratta concorra al reddito secondo il principio della competenza economica e (implicitamente) non quello di cassa.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21438/2021
da ultimo Cass. n. 21438/2021).
Cass. n. 1778 del 29/01/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro REALE S.R.L., sedente in Alì, con avv. Alessandro Furci; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 1366/27/16 depositata l’undici aprile 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. Si dà atto che nella sua requisitoria il Sostituto procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RILEVATO CHE 1.L’Agenzia recuperava a tassazione un contributo in conto capitale per Lit. 3.753.060.000,00, erogato pur in via provvisoria in favore dell’impresa dal Ministero dell’Industria con decreto 30 giugno 1997, con versamento di una prima quota di Lit. 1.251.020.000 nel corso dell’anno d’imposta 1999, ma non imputato nel conto economico tra le sopravvenienze attive. CONTRIBUTI La CTP confermava la ripresa ma annullava le sanzioni ritenendo ricorrere un’ipotesi di incertezza circa la portata della normativa in materia. La CTR accoglieva l’appello incidentale della contribuente.

Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia sulla base di un unico motivo, mentre la contribuente resiste con controricorso e da ultimo depositando memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1. con l’unico mezzo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21, l. n. 449/1997 e 88 TUIR, avendo erroneamente ritenuto la CTR che il contributo di cui si tratta concorra al reddito secondo il principio della competenza economica e (implicitamente) non quello di cassa. 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso invero non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, limitandosi lo stesso, dopo le brevi annotazioni di cui sopra, a riportare ampi stralci di pronunce di questa Corte, senza peraltro coglierne la ratio, conforme alla decisione del giudice d’appello.

In particolare la CTR si conforma al principio in base al quale costituiscono sopravvenienze attive, come tali assoggettate alla tassazione in virtù del principio di cassa, solo i contributi in conto capitale finalizzati non a specifici investimenti, bensì all’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa beneficiata, mentre negli altri casi, in cui – come nella specie – i contributi sono invece finalizzati all’acquisto di specifici beni ammortizzabili, l’imprenditore può scegliere se decurtare l’importo del contributo dal costo d’acquisto, riducendo così proporzionalmente le successive rate di ammortamento dello stesso e in tal guisa incidendo sul risultato d’esercizio tassabile, ovvero ammortizzare al lordo del contributo e quindi concorrere al reddito sotto forma di quote di risconto.

Tutto ciò risponde all’orientamento di questa S.C. (cfr. da ultimo Cass. n. 21438/2021). La considerazione su cui si fonda dunque il ricorso, e cioè che la condizione cui era assoggettata la definitività del contributo avesse natura risolutiva e non sospensiva, si ripete, esula completamente e prescinde dalle considerazioni svolte dalla CTR.

2. L’inammissibilità del ricorso determina la condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 10.700,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovut