Tax authority allowed to assess luxury assets not covered by foreign funds emersion shield.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision to preclude assessment. The agency sought to tax luxury assets held by the taxpayer for years prior to 2009, arguing these were not covered by the 'tax shield' emersion of foreign funds. The court ruled that the preclusion applies only to assets acquired with the emersed funds, not to unrelated Italian assets like luxury vehicles bought after the funds arrived. Consequently, the lower court's dismissal was overturned and the case was remanded for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13-bis d.l. n. 78/2009; Art. 14 d.l. n. 350/2001: The tax emersion shield precludes assessment only for assets acquired with emersed funds, leaving unrelated domestic assets subject to tax authority investigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro Luigi BONIFACIO; - intimato – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 2163 depositata il 26 ottobre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia recuperava a tassazione maggior reddito in capo al contribuente intimato per verificata disponibilità di beni ed incrementi patrimoniali relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008.
Il contribuente opponeva di aver fatto rientrare somme dall’estero in virtù del d.l. n. 78/2009, rientro avvenuto il 9 dicembre 2009 per un totale di € 110.648,00 e in proposito forniva numerose copie di versamenti all’estero effettuati negli anni 2007 e 2008. Limiti accert scudo fiscale La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo precluso l’accertamento relativamente al periodo anteriore al 31 dicembre 2008. La CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, confermava la suddetta pronuncia di primo grado. L’Agenzia propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo, mentre il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 78/2009, dell’art. 14 d.l. n. 350/2001 e dell’art. 2697, cod. civ.
2. Il motivo è fondato. La disciplina recata dal d.l. n. 78/2009, c.d. “scudo fiscale”, consente la regolarizzazione tramite rimpatrio di somme detenute all’esterno e non denunciate, e contestualmente preclude nei confronti del dichiarante l’accertamento tributario per i periodi d’imposta precedenti e per i quali non sia decorso il relativo termine di accertamento, limitatamente però agli imponibili rappresentati dalle somme e dalle altre attività costituite all’estero. Ciò significa che alcuna preclusione all’accertamento di somme ed attività detenute in Italia e non oggetto di dichiarazione deriva dall’adesione all’emersione suddetta.
Per queste ultime infatti, già in astratto, non può affermarsi una connessione con le attività e le somme detenute all’estero, come plasticamente avviene nella specie, in cui viene chiesto al contribuente di giustificare, per gli anni in questione, il possesso di mezzi di trasporto di lusso che evidentemente non sono stati acquistati con le disponibilità detenute all’estero ed infatti fatte rientrare in Italia successivamente a tali acquisti, cioè nel 2009. Tanto deriva appunto dal limite della preclusione di accertamento, che si riferisce l’art. 14, comma 1, lett.
a) del d.l. n. 350/2001, richiamato dal d.l. n. 78/2009, relativo agli imponibili rappresentati dalle somme e dalle attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio: gli automezzi infatti non vennero certo acquistati con tali beni e attività e quindi legittimamente l’Agenzia chiedeva le giustificazioni ed era onere del contribuente fornire elementi probatori differenti rispetto alla prova dei versamenti e poi del rimpatrio nel 2009 delle somme oggetto di “scudo fiscale” (in senso analogo Cass.n. 30776/2023).
3. L’accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice d’appello affinché provveda a decidere la controversia alla luce del principio qui espresso, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, provvederà a conformarsi al principio qui espresso e alla determinazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 28 no