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Ordinanza — n. 34611/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court judgment for apparent lack of reasoning despite insufficiency not being grounds for nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34611/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the second-instance tax court judgment, finding it to have only apparent reasoning rather than a substantive logical argument. While the Agency of Revenue argued the decision violated procedural rules regarding insufficient motivation, the court held that mere insufficiency cannot be grounds for nullity in tax proceedings. Consequently, the judgment was sent back for a new trial with a different composition of judges.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, num. 4) c.p.c.; Art. 36, comma 2, num. 4) d.lgs. n. 546/1992: A violation of the constitutional minimum of reasoning occurs only in cases of absolute lack of material and graphic reasons, apparent reasoning, or irreconcilable contradictions, excluding mere insufficiency or contradiction.

Parole chiave

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tax appeal procedure apparent reasoning constitutional minimum insufficiency of motivation Cassation quashing tax court jurisdiction logical argumentation impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, num. 4) c.p.c.
Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, num.
Art. 36, comma 2, num. 4) d.lgs. n. 546/1992
4), c.p.c., e dell’art. 36, comma 2, num.
Art. 360, comma 1, num. 4) c.p.c.
546, in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 360, comma 1, num. 3) c.p.c.
546, in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 38 d.P.R. n. 600/1973
TYS02B602937/2013, con il quale ricostruiva sinteticamente, per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R.
Art. 2728 c.c.
19 settembre 1992, in combinato disposto dell’art. 2728 c.c., in relazione all’art.
Art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
art. 2728 c.c
19 settembre 1992, in combinato disposto dell’art. 2728 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 aprile 2023, n. 11263
Cass. 7 aprile 2023, n. 9543
Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).
Cass. 18 agosto 2023, n. 24808
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19566/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro PUCOVA RENATA, rappresentata e difesa dall’avv. M a ssimo Corrado Ingarao in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso, - controricorrent e - avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 3932/05/2023, depositata il 2 maggio 2023; AVVISO DI ACCERTAMENTO– IRPEF2008. R.G. N.19566/2023 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania notificava, in data 1° ottobre 2023, a Pucova Renata avviso di accertamento n. TYS02B602937/2013, con il quale ricostruiva sinteticamente, per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un maggior reddito di € 66.954,90, rideterminando la relativa imposta IRPEF.

2. Avverso tale avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania la quale, con sentenza n. 1484/11/2016, depositata il 9 febbraio 2016, accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, con sentenza n. 3932/05/2023 , pronunciata il 15 giugno 2022 e depositata in segreteria il 2 maggio 2023rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 9 ottobre 2023). Resiste con controricorso Pucova Renata.

5. Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 1° ottobre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: R.G. N.19566/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., e dell’art. 36, comma 2, num. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata era munita di una motivazione solamente apparente, non contenendo una indicazione del ragionamento logico-giuridico compiuto per addivenire alla decisione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 19 settembre 1992, in combinato disposto dell’art. 2728 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, l’Agenzia delle Entrate che l’art. 38 cit., nella versione vigente ratione temporis, consentiva agli uffici di procedere alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi, quali beni e servizi, spese per incrementi patrimoniali ed altri elementi, e che nel caso di specie tali elementi erano rappresentati dalla disponibilità di un autoveicolo e dalle spese di finanziamento.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è fondato. Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta R.G. N.19566/2023 Cons. est. Valentino Lenoci in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce -con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c.(ad opera dell'articolo 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134), non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones factisignificherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263;

Cass. 7 aprile 2023, n. 9543). A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, num.

4) c.p.c. , e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od R.G. N.19566/2023 Cons. est. Valentino Lenoci incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808). Nel caso di specie, tale minimo costituzionale non appare raggiunto, in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermare, apoditticamente, che, nel caso di specie, con riferimento alla giustificazione delle spese poste a fondamento dell’accertamento sintetico, «le disponibilità aliunde acquisite, anche per una disponibilità finanziaria del coniuge, possono essere portate a sostegno dell’invocato discostamento, e a giustificazione di una redditività che lo legittimi», e che «tale condizione risulta provata e quindi correttamente la decisione impugnata ha annullato l’atto opposto», senza alcuna specifica valutazione di tali disponibilità, della loro provenienza, e della idoneità di esse a giustificare le spese sostenute dalla ricorrente.

In definitiva, quindi, la motivazione della sentenza impugnata deve considerarsi meramente apparente, in quanto non contiene alcuna valutazione del materiale probatorio, né alcuna indicazione del ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale, ma si limita apoditticamente ad affermare l’esistenza della giustificazione delle spese poste a fondamento dell’accertamento. 2.2. Il secondo motivo resta assorbito.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazionedelle spese del giudizio di legittimità. R.G. N.19566/2023 Cons. est. Valentino Lenoci

P.Q.M.

La Corteaccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione stacc