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Ordinanza — n. 34606/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court ruling for omitting decisive fact regarding vehicle mileage in income calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34606/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the second-instance tax court judgment for failing to consider a decisive fact regarding vehicle mileage used in the sectoral study. The tax agency argued that the appellate court ignored the 2008 mileage already included in the calculation base, which should have reduced the assessed income further. The court held that this omission constituted a distortion of the probative fact, violating procedural rules and necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5; Art. 395, n. 4 c.p.c.: The court must quash a judgment that omits a decisive fact present in the case file, as such omission constitutes a distortion of the probative fact requiring revocation.

Parole chiave

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omitted decisive fact distortion of probative fact tax income calculation sectoral study application vehicle mileage evidence retrial after cassation tax procedural error valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Valentino Lenoci la sentenza ebbe a pronunciare merita censura in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360,n.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
5792, «il travisamento del contenuto oggettivo della prova consta di una svista concernente il fatto probatorio in sé e trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'art. 395, n.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 5792 del 5 marzo 2024
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21879/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro GASPARRO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Mengucci in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrent e - avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche n. 1290/03 /2022 , depositata il 6 dicembre 2022; AVVISO DI ACCERTAMENTO– IRPEF-IRAP-IVA2008. R.G. N.21879/2023 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Pesaro e Urbino, in data 8 ottobre 2012 notificava a Gasparro Francesco, titolare della ditta individuale G.F. Service di Gasparro Francesco, esercente l’attività di trasporto merci su strada, avviso di accertamento n. TQ9013300876, con il quale, sulla base dello studio di settore, accertava un maggior reddito, per l’anno d’imposta 2008, di € 157.269,00, in luogo di quello dichiarato di € 103.449,00, con conseguente rideterminazione delle imposte ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Avverso tale avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro-Urbino la quale, con sentenza n. 765/04/2016, pubblicata il 14 ottobre 2016, lo rigettava, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dall’interessato, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) delle Marche, con sentenza n. 1290/03/2022, pronunciata il 18 ottobre 2022e depositata in segreteria il 6 dicembre 2022, accoglieva integralmente l’appello, annullando l’atto impugnato e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 6 novembre2023). Resiste con controricorso Gasparro Francesco. R.G. N.21879/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 5. Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 1° ottobre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, consistente nella già avvenuta inclusione del numero di chilometri percorsi dagli automezzi della ditta Gasparro ai fini del calcolo del reddito presunto sulla base dello studio di settore, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, l’ente impositore ricorrente che erroneamente la C.G.T. di secondo grado aveva ridotto il reddito risultante dall’applicazione dello studio di settore, tenendo conto della diminuzione percentuale dei chilometri complessivi effettuati dagli automezzi della ditta Gasparro nel 2008, rispetto ai chilometri complessivi effettuati nel 2007, in quanto, nell’accertamento operato dall’Ufficio, si era già tenuto conto del numero dei chilometri effettivamente percorsi nel 2008, per cui l’operato abbattimento del reddito non aveva ragion d’essere.

2. Il motivo èfondato. Innanzitutto, in punto di ammissibilità, deve osservarsi che l’inclusione dei chilometri effettivamente percorsi nel 2008 ai fini dell’accertamento del maggior redditoè da considerare un dato fattuale di cui la CGT non ha tenuto conto. Orbene, la sentenza di appello impugnata ha valorizzato, al fine di addivenirealla riforma della sentenza di primo grado e R.G. N.21879/2023 Cons. est. Valentino Lenoci al conseguente annullamento dell’avviso di accertamento originariamente impugnato, la riduzione del numero dei chilometri percorsi dagliautomezzi dell’impresa considerata nel corso dell’anno di imposta oggetto di accertamento (2008) rispetto all’anno antecedente (2007), la quale sarebbe valsa, se adeguatamente valorizzata, ad annullare pressoché completamente il rilevato scostamento tra “redditopresunto”, sulla base dello studio di settore, e reddito viceversa dichiarato dal soggettocontribuente.

In altri termini, secondo la C.G.T.di secondo grado, l’Ufficio fiscale procedente avrebbe dovuto ad applicare al risultato dello studio di settore, già rettificato all’esito del contraddittorio endo-procedimentale con il contribuente, un ulteriore abbattimento percentuale, esattamente parialla percentuale di riduzione del numero dei chilometri percorsi durante il 2008 rispetto aichilometri percorsi nel 2007. Senonché, la Corte regionale ha omesso di considerare un fatto decisivo, presente in atti e ampiamente dibattuto dalle parti,consistente nella già avvenuta inclusione dei chilometri percorsi nella “base di calcolo” dello studio di settore concretamente applicato.

A tal proposito, va rilevato anche che, secondo il recente arresto delle SS.UU. di questa Corte, del 5 marzo 2024, n. 5792, «il travisamento del contenuto oggettivo della prova consta di una svista concernente il fatto probatorio in sé e trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Nondimeno, il travisamento del fatto probatorio che abbia costituito un punto controverso sul quale R.G. N.21879/2023 Cons. est. Valentino Lenoci la sentenza ebbe a pronunciare merita censura in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360,n. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale».

Nel caso di specie, siamo in presenza di un travisamento del fatto probatorio, per non avere, la Corte di merito, considerato il fatto decisivo indicato in precedenza.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in