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Decreto — n. 34595/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34595/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34595/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7717/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -ricorrente- contro 7GB SRL, BENEDETTI WALTER -controricorrenti- avverso SENTENZA della CO RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA n.25/2023 depositata il 30/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 34595/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -ricorrente- contro 7GB SRL, BENEDETTI WALTER -controricorrenti- avverso SENTENZA della CO RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA n.25/2023 depositata il 30/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento rinuncia al dibattimento orale conseguenze del ritiro rinuncia alla motivazione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7717/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -ricorrente- contro 7GB SRL, BENEDETTI WALTER -controricorrenti- avverso SENTENZA della CO RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA n.25/2023 depositata il 30/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il