Tax court allows Agency to recover 100% of undeclared profits from partners in narrow base companies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the tax agency's appeal against a lower court ruling that limited the partners' tax liability to 40% of undeclared profits. The partners argued that the 40% mitigation rule should apply to avoid double taxation, but the court found no double taxation occurred since the profits were never declared in the company's books. Consequently, the court rejected the partners' defense and ordered them to pay the full amount of the undeclared income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 d.P.R. n. 917/1986; Art. 360, comma 1, num. 3 cod. proc. civ.: In narrow base companies, the statutory 40% mitigation for undeclared profits does not apply when the profits were never declared in the company's accounts, thereby eliminating the double taxation issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro CIAVARELLA GABRIELE; PERTOSA LUCIA, elettivamente domiciliatiin Roma, via Salaria n. 58, presso lo studio dell’avv. Federico Bianca, rappresentati e difesi dall’avv. Aldo D’Aula e dall’avv. Federico Bianca in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrent i - AVVISO DI ACCERTAMENTO– IRPEF 2007. R.G. N.23/2016 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Lombardia n. 2541/01/2015 , depositata il 10 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Varese , in data 24 settembre 2012,notificava alla società Dental Life Centro Odontoiatrico s.r.l., di cui erano soci Ciavarella Gabriele e Pertosa Lucia, avviso di accertamento n. T9303TE01380, con il quale veniva accertata l’esistenza di utili extra-contabili e veniva quindi rettificato il reddito imponibile e le relative imposte per l’anno 2007. Tale avviso di accertamento diveniva definitivo per mancataimpugnazione Con successivi avvisi di accertamento n. T9301TE02528 e n. T9301TE02529, notificati in data 17 dicembre 2012, l’Ufficio rettificava il reddito dichiarato dai predetti soci Ciavarella Gabriele e Pertosa Lucia, imputando loro pro-quotail maggior reddito accertato nei confronti della società, trattandosi di compaginea ristretta base partecipativa.
2. Avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci Ciavarella Gabriele e Pertosa Lucia, questi ultimi proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese la quale, con sentenza n. 133/01/2013 , depositata il 18 novembre 2013, lo accoglieva,annullando gli atti suddetti, ritenendo «…non sufficiente di per sé, la sola circostanza della presenza di una ristretta base sociale per R.G. N.23/2016 Cons. est. Valentino Lenoci attribuire il passaggio del maggior reddito accertato in capo alla società ai soci».
3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2541/01/2015, pronunciata il 23 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 10 giugno 2015 , accoglieva parzialmente l’appello, «determinando il reddito ripreso a tassazione nei confronti dei soci Ciavarella Gabriele e Pertosa Lucia quale reddito di partecipazione che concorre alla formazione del reddito complessivo dei contribuenti limitatamente al 40% del relativo ammontare, ex art. 47 TUIR 917/1986».
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 18 dicembre 2015). Resistono con controricorso Ciavarella Gabriele e Pertosa Lucia.
5. Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 1° ottobre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui, pur ritenendo corretta la ripresa dell’Ufficio R.G. N.23/2016 Cons. est. Valentino Lenoci nei confronti dei soci – in virtù della presunzione di distribuzione di utili extra-contabili – ha considerato tuttavia imponibili detti utili extra-contabili soltanto nella misura del 40%, come previsto dal citato art. 47 d.P.R. n. 917/1986.
2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato, con pronunce all e qual i il Collegio intende aderire dando continuità all'orientamento che essa esprime, che, nel caso di società a ristretta base partecipativa, non opera la presunzione ex art. 47 d.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigente ratione temporis) di attribuzione ai soci degli utili extracontabilinella misura del 40% del loro ammontare, in quanto, essendo conseguiti in evasione di imposta, e non essendo quindi gli stessi mai stati indicati nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che nei fatti non v'è stata, non avendoli la società mai dichiarati (in termini si veda Cass. 30 gennaio 2024, n. 2752; Cass. 19 novembre 2020, n. 26317). Ne consegue che deve ritenersi erronea la limitazione del recupero dell’imposizione al 40% degli utili extra-contabili distribuiti ai soci.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo pacifica l’avvenuta distribuzione degli utili extra- contabili in capo ai soci (non è stata infatti impugnata la sentenza di appello, nella parte in cui applica la presunzione di avvenuta distribuzione degli utili extra-contabili), la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti. R.G. N.23/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Le spese di giudizio seguono la soccombenza di Ciavarella Gabriele e Pertosa Lucia, secondo la liquidazione dei cui al dispositivo. Spese compensate per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto da Ciavarella Gabriele e Pertosa Lucia. Condanna Ciavarella Gabriele e Pertosa Lucia alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 p