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Ordinanza — n. 34539/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling 60-day deadline for non-inspection audits does not apply to desk checks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34539/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a second-instance judgment that had annulled an assessment notice. The lower court had invalidated the notice because it was issued within 60 days of a desk audit rather than an on-site inspection. The court ruled that procedural deadlines for the 60-day period only apply to physical inspections, not to desk checks based on submitted data, thereby upholding the validity of the assessment.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212; The 60-day procedural deadline for issuing tax assessment notices applies exclusively to on-site inspections and does not extend to desk audits conducted solely on submitted data.

Parole chiave

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tax assessment deadline on-site inspection requirement desk audit procedure procedural nullity tax administration powers termine di controllo giorni d'indennizzo senza controllo tassa di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212
996/2021, 995/2021 e 997/2021, pubblicate il 3 febbraio 2021, li accoglieva, annullando gli atti impugnati sulla base di asseriva violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
633 del 1972, art. 52, R.G.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
Valentino Lenoci comma 6, richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, redigersi processo verbale anche degli accessi che si risolvano in una mera acquisizione di dati, elementi e notizie)(Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 luglio 2016, n. 14861
Cass. 29 ottobre 2018, n. 27420
33, redigersi processo verbale anche degli accessi che si risolvano in una mera acquisizione di dati, elementi e notizie)(Cass. 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass.
Cass. 5 novembre 2020, n. 24793
27420; Cass. 5 novembre 2020, n. 24793).
Cass. 13 giugno 2014, n. 13588
Cass. 30 agosto 2023, n. 25445
Cass. 30 agosto 2023, n. 25445).
Corte di Giustizia UE, sentenza 22 ottobre 2013, C-276/12, Jiri Sabou
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24102/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro SAFA MEDICA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore; GRASSO SANTI; ORECCHIO FABIO ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall’avv. Gianmarco Abbadessa in virtù di procura speciale allegata al controricorso, - controricorrent i - AVVISO DI ACCERTAMENTO– IRAP-IVA 2009 IRPEF 2009 R.G. N.24102/2023 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 5392/13/2023, depositata il 23 giugno 2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. TYS02S400329/ 2014 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania accertava nei confronti della società SA.FA. Medica s.n.c. maggiori ricavi, per l’anno d’imposta 2009, per complessivi € 51.236,00 e, per gli effetti, liquidava le maggiori imposte dovute(€ 2.470,00 a titolo di IRAP, € 13.318,00 a titolo di IVA) ed irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad € 9.843,00. Con separatiavvisi di accertamento n. TYS01S400330/2014 e n. TYS01S400331/2014 l’Ufficio accertava nei confronti rispettivamente dei sigg.ri Grasso Santi e Orecchio Fabio un maggiore reddito imponibile di partecipazione (nella quota del 50% a ciascun socio) pari ad € 36.730,00 e per gli effetti liquidava le maggiori imposte dovute.

2. La società ed i soci impugnavano i predetti avvisi di accertamento con separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania la quale, con sentenz e nn. 996/2021, 995/2021 e 997/2021, pubblicate il 3 febbraio 2021, li accoglieva, annullando gli atti impugnati sulla base di asseriva violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212. R.G. N.24102/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 3. Interpostiseparati gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) della Sicilia – sezione staccata di Catania, previa riunione degli appelli, con sentenza n. 5392/13/2023, pronunciata il 22 febbraio 2023, e depositata in segreteria il 23 giugno 2023, rigettava gli appelli riuniti 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 1° dicembre 2023). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 1° ottobre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in combinato disposto con gli artt. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art.360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ. Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata sia viziata, nella parte in cui ha affermato che l’azione di riscontro e verifica dell’Ufficio non si sarebbe mai conclusa con la redazione di un processo verbale di constatazione, né sarebbe stato rispettato il termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, cit.

2. Il motivo è fondato. R.G. N.24102/2023 Cons. est. Valentino Lenoci La Corte territoriale ha ritenuto applicabile, nella specie, il termine dilatorio di 60 gg. per l’emissione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, pur vertendosi, nella specie, in un’ipotesi di accertamento “a tavolino” operato presso la sede dell’Ufficio (giusta notizie acquisite al di fuori della sede o residenza del contribuente, sovente attraverso banche dati), e non all’esito di accessioni, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali o professionali.

Sul punto, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, non determina la nullità dell’avviso di accertamento emanato prima di detto termine, ove si tratti di tributi “non armonizzati”, e ove si tratti di avvisi emessi non all’esito di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede dell’esercizio commerciale o professionale (Cass. 20 luglio 2016, n. 14861).

Più in particolare, le ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate. Nella prima ipotesi l'espansione della tutela del contraddittorio procedimentale è massima, in quanto tale tutela tende a bilanciare lo squilibrio tra contribuente e Amministrazione derivante dall'assoggettamento del primo ai poteri ispettivi della seconda; cosicché, il termine dilatorio in questione si applica in tutti casi di accesso presso i locali del contribuente, pur quando il relativo processo verbale non contenga rilievi o addebiti (dovendo infatti, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, R.G.

N.24102/2023 Cons. est. Valentino Lenoci comma 6, richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, redigersi processo verbale anche degli accessi che si risolvano in una mera acquisizione di dati, elementi e notizie)(Cass. 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass. 5 novembre 2020, n. 24793). Nella seconda ipotesi, per contro, la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto da imporre termini dilatori all'azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente.

Al riguardo, il C ollegio intende ribadire che, nell'ordinamento non sussiste un principio generale che imponga il contraddittorio fin dalla fase di formazione della pretesa fiscale; nél'esistenza di tale principio potrebbe desumersi dal diritto comunitario, avendo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 22ottobre 13 C-276/12, Jiri Sabou, affermato che « l'Amministrazione, quando procede alla raccolta d'informazioni, non è tenuta ad informarne il contribuente néa conoscere il suo punto di vista»(punto 45) (Cas s. 13 giugno 2014, n. 13588).

Ciò posto, è pacifico che, nella fattispecie in esame, non vi è stato alcun accesso o ispezione dell’Ufficio presso i locali destinati, ma solo un contradditorio su invito dell’Ufficio in sede di accertamento induttivo per ottenere chiarimenti sulla congruità dei redditi, in relazione allo studio di settore di pertinenza, ragion per cui non vi era obbligo per l’A.F. di attendere il termine di 60 gg. per l’emanazione dell’avviso di accertamento(da ultimo, v. Cass. 30 agosto 2023, n. 25445).

3. Il ricorso deve quindi essere accolto. R.G. N.24102/2023 Cons. est. Valentino Lenoci La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione st