Italian tax court dismisses partial payment plea, ruling full installment completion required for case termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation issued an interlocutory order dismissing the taxpayer's request for case termination based on partial payment. The taxpayer had applied for the simplified settlement procedure under Law 197/2022, paying only the first of eighteen required installments while renouncing the lawsuit. The court ruled that the legal conditions for extinguishing the proceedings were not met because the full amount of all installments had not been paid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231; Art. 1, comma 235, L. n. 197/2022: The simplified settlement procedure requires the complete payment of all installments; partial fulfillment does not satisfy the condition for case termination.
Parole chiave
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2225/2021 R.G. proposto da : WE SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Alessandro Riccioni e dal prof. Avv. Carlo Cicala, elettivamente domiciliata in Roma, via Properzio n. 5, presso lo studio dei predetti professionisti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso lo studio dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA n. 763/2020depositata il 15/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. rilevato che la contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. THN033H00514/2015, mediante il quale l’Agenzia le contestava, in relazione al periodo di imposta 2010, un’indebita detrazione di IVA per euro 200 mila; considerato che, in costanza di giudizio, l’art. 1, comma 231, L. n. 197/2022 ha introdotto, con riferimento ai “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”, l’opportunità di “definizione agevolata”, mediante il pagamento delle sole “somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”, “senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora … , ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive … , e le somme maturate a titolo di aggio”; considerato che la contribuente, odierna ricorrente per cassazione, ha formulato domanda di adesione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 235, della L. n. 197/2022, manifestando “la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231”, ha altresì assunto, in ossequio al successivo comma 236, “l’impegno a rinunciare” al presente giudizio, infine ha ottemperato al versamento della prima delle diciotto rate previste; considerato che ai fini della estinzione del giudizio è necessario il versamento di tutte le rate;
P.Q.M.
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