Italian court dismisses appeal due to client's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the civil appeal extinguished because the appellant formally withdrew the proceedings. Although the appellant argued procedural violations regarding tax notice and document conformity, the court found no need to examine these merits. The decision relied on the statutory effect of a formal withdrawal, which terminates the litigation without addressing the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The formal withdrawal of proceedings by a party results in the extinction of the lawsuit, precluding any further examination of the substantive claims or defenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25012/2020 R.G. proposto da : MARCON ANDREA, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Tedesco, in forza di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1448/2019 depositata in data 18/12/2019, non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal consigliere dott.
Federico Lume. Rinuncia FATTI DI CAUSA Andrea Marcon propone ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ne ha rigettato l’appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso che aveva respinto il ricorso proposto contro un estratto di ruolo e le tre cartelle ad esso correlate, verificando la rituale notifica delle cartelle tramite messo notificatore e ritenendo generico il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte dall’agente della riscossione.
Il ricorso, affidato a quattro motivi,è stato fissato per la camera di consiglio del 10 dicembre 2024. Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ. , si deduce violazione degli artt. 2719 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ. e 26, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973. Col secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al disconoscimento ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. nonchè exart. 26, quarto comma, d.P.R. n.602 del 1973.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art.140 cod. proc. civ. in virtù del combinato disposto del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ult. comma, e d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 , lett. e - bis , in relazione al mancato perfezionamento delle notifiche delle cartelle di pagamento. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,si deduce violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art.111 Cost. per motivazione apparente.2.
Preliminarmente va rilevato che il difensore del ricorrente (munito di procura speciale in tal senso) ha depositato in data 24/10/2023 formale rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente notificata all’Agenzia delle Entrate Riscossione. In conseguenza di ciò ed in applicazione degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. Non vi è a provvedere sulle spese di lite in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva dellaintimata. Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12/10/2018, n. 25485).
P.Q.M.
dichiara estinto il g