Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34447/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to insufficient documentary proof for loan claim, upholding burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34447/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that accepted a loan deduction without sufficient documentary evidence. The authority argued the lower court failed to verify the loan's existence, but the court found the lower court correctly applied the burden of proof by relying on presumptions rather than testimonial evidence. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appeal was rejected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 7 d.lgs. 546/1992: In tax proceedings, presumptions are admissible to rebut the presumption of income from bank balances, but testimonial evidence is strictly prohibited, requiring documentary proof for loan claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax burden of proof presumption of income prohibition of testimonial evidence loan deduction verification tax appeal dismissal documentary evidence requirement Cassation review scope consegna di documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
Art. 32 D.P.R. 600/1973
Art. 51 D.P.R. 633/1972
Art. 2697 c.c.
Art. 115, 116 D.Lgs. 546/1992
Art. 36 D.Lgs. 546/1992
Art. 7 D.Lgs. 546/1992
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n.
Art. 2729 c.c.
546 del 1992 solo il giuramento e la prova testimoniale; il divieto di ammissione di quest'ultima, infatti, non comporta la conseguente inammissibilità dellaprova per presunzioni ai sensi dell'art. 2729, comma 2, c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 4 novembre 2013 n. 24679
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.6 aprile 2011 n.
Cass. 6 aprile 2011 n. 7921
Cass. 21 settembre 2006 n. 20455
7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass.
Cass. 4 aprile 2006 n. 7846
20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004 n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Cass. V, n. 7509/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24399/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro GERMANI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso lo studio dell’avvocato ROMANO LAURA (RMNLRA70L70H501E) rappresentato e difeso da se stesso, avvocato GERMANI GIORGIO (GRMGRG46A01G388W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1646/2016 depositata il 22/03/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024dal ConsigliereMARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA All'esito di indagini bancarie, l'Agenzia delle entrate di Pavia emetteva avviso di accertamento nei confronti dell'avvocato Giorgio Germani, con ripresa a tassazione di maggiore IRPEF, IRAP ed IVA sull'anno d'imposta 2008. In seguito all'esercizio di autotutela, l'Amministrazione finanziaria ha ridotto gli imponibili, considerando unicamente i versamenti non giustificati sui conti correnti del predetto professionista. Le ragioni di parte contribuente erano apprezzate dal giudice di prossimità, segnatamente -per quanto interessa il prosieguo della trattazione- ritenendo giustificato un versamento di €.51.550,00 quale mutuo erogato dalla signora Giuseppina Segagni, amica del contribuente accertato.

Proponeva appello l'Ufficio, affermando non esservi prova della restituzione di una così consistente somma, ma il gravame veniva rigettato con compensazione delle spese. Pertanto, ricorre per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due mezzi cassatori. Con memoria depositata in prossimità dell'adunanza la parte contribuente allega di aver definito la controversia mediante procedura agevolata, depositando documentazione illustrativa dei versamenti eseguiti e chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio. CONSIDERATO Preliminarmente occorre esaminare la produzione di parte contribuente ai fini della definizione della controversia con procedura agevolata.

Non risulta la corrispondenza fra somme versate e somme condonate, né la corrispondenza dell'importo col valore della controversia. Parimenti, non vi è attestazione di aver definito ogni carico pendente nei confronti della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Pavia. In assenza di univocità dei versamenti e nel silenzio dell'Ufficio, non si può procedere all'estinzione del giudizio, tantopiù che chi la richiede non è la parte ricorrente, bensì la parte controricorrente. Il ricorso deve dunque essere scrutinato. Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si avanza censura ai sensi dell'articolo 360 primo comma numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, dell'articolo 2697 nel codice civile, degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, degli articoli 2727 e 2729 del codice civile. Nella sostanza si contesta che il collegio d'appello abbia dato per giustificato un ingente versamento come proveniente da un mutuo, senza individuare elementi precisi per l'imputazione della detta somma, ovvero un contratto, oppure altro negozio giuridico atto a dimostrare l'esistenza del mutuo.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 primo comma numero 4 del codice di procedura civile per nullità della sentenza emessa in violazione dell'articolo 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nella sostanza si lamenta la motivazione meramente apparente, per considerare il versamento di euro 51.500, a fronte del quale poi tratta di un versamento di euro 100.000 quale mutuo asseritamente erogato.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. Viola, infatti, il riparto dell'onere probatorio la sentenza in scrutinio, quando ritiene giustificato da un sotteso contratto di mutuo un determinato versamento bancario, senza richiedere adeguata prova documentale e fondandosi unicamente sulle deposizioni assunte dalla Guardia di finanza che ha udito separatamente il contribuente mutuatario e la signora Segagni mutuante. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Tale è il caso in esame, dove il riferimento alle dichiarazioni delle parti rese in sede extraprocessuale finisce per eludere il divieto di prova testimoniale. Ed infatti, nelprocesso tributario, il ricorso alle presunzioni è ammissibile tanto in materia di tributi erariali che di tributi dell'ente locale, essendo positivamente esclusi dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 solo il giuramento e la prova testimoniale; il divieto di ammissione di quest'ultima, infatti, non comporta la conseguente inammissibilità dellaprova per presunzioni ai sensi dell'art. 2729, comma 2, c.c. in quanto detta norma, stante la natura della materia ed i mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non è applicabile nel contenziosotributario (cfr.

Cass. V, n. 7509/2016). Ne consegue che può essere superata la presunzione di reddito delle somme disponibili in conti correnti bancari di cui si ha la titolarità solo dimostrando documentalmente la loro provenienza da altre fonti che abbiano già assolto i propri oneri fiscali. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito che potrà valutare anche i profili di eventuale definizione della controversia in forma agevolata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lo