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Ordinanza — n. 34438/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court judgment for failure to account for suspension of appeal terms under simplified dispute resolution rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34438/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the lower tax court's judgment, which had declared a formal res judicata effect based on a prior decision regarding a different tax year. The taxpayer argued the lower court erred by failing to apply the automatic suspension of appeal terms mandated by the simplified dispute resolution legislation. The court ruled that the lower tribunal incorrectly extended the res judicata effect without properly calculating the statutory suspension period, thereby violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 324 c.p.r.; Art. 6 comma 11 d.l. 119/2018: The suspension of appeal terms under the simplified dispute resolution regime operates automatically and must be calculated by the court; failure to do so invalidates the finding of formal res judicata.

Parole chiave

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simplified dispute resolution suspension of appeal terms formal res judicata tax procedural law automatic suspension effect indagine per frode iva truffa in materia di prestazioni frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 324 c.p.r.
Art. 6 comma 11 d.l. 119/2018
La questione è già stata risolta con arresto di questa Corte, ove si è statuito che in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensionedel termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l.
L. 136/2018

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 33069/2022
Cass., S.U. n.14815/2008
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36819/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SOC PALPLASTIC SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO (LTLSFN57B13H501P) rappresentata e difesa dall'avvocato AMATUCCI ANDREA (MTCNDR38R21F839W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 5233/2019depositata il 12/06/2019.

Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 16/10/2024 dal ConsigliereMARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA All’esito di verifica fiscale sugli anni d'imposta 2010 e 2011, condotta dalla Direzione provinciale di Salerno dell'Agenzia delle entrate nei confronti della Palplastic srl, lo stesso ente impositore recuperava maggiore Iva sull'anno fiscale 2010. L’avviso di accertamento trovava fondamento anche sulla verifica dell'Agenzia delle Dogane di Salerno per gli anni di imposta 2010 2011 e 2012, nonché dell’Agenzia delle Dogane di Gorizia e sulla segnalazione degli Uffici antrifode del Veneto e del Lazio.

L’atto impositivo si fondava sul disconoscimento di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, frutto di una frode “a carosello” che aveva coinvolto la società contribuente, qui controricorrente. Protestandosi estranea al disegno fraudolento, la contribuente ricorreva al giudice di prossimità, trovando apprezzamento delle proprie ragioni. La sentenza di accoglimento che riuniva ed accoglieva i ricorsi introduttivi era impugnata dall'Ufficio, esitando il gravame nella conferma della sentenza di primo grado. Donde ricorre l'Ufficio affidandosi a tre mezzi cassatori, cui replica il patrono privato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni ed il patrono privato ha altresì richiesto la distrazione delle spese, qualificandosi antistatario. CONSIDERATO Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura in relazione all'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 324 dello stesso codice di rito, nonché per violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, undicesimo comma, del decreto- legge numero 119 del 2018. Nel concreto si contesta che la sentenza in scrutinio si sia basata su parallela sentenza della medesima commissione tributaria regionale, la n. 5072/09/2018, relativa ad altro anno d'imposta per la medesima fattispecie. Più specificamente, la pronuncia qui in esame avrebbe ritenuto il caso da esaminare come coperto da cosa giudicata formale, ritenendo la predetta sentenza resa in fattispecie analoga come già passata in giudicato, mentre erano ancora pendenti i termini per ricorrere per Cassazione, cosa poi avvenuta, con ricorso allibrato avanti a questa Corte con r.g.n. 26698/2019, parimenti chiamato in trattazione nell'odierna adunanza, dondei due giudizi - il presente e quello relativo alla sentenza da questo presupposta- vengono trattati contestualmente.

In definitiva si contesta la motivazione per relationem ad altra sentenza, erroneamente qualificata come passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 132 del medesimo codice di rito, in combinato disposto con l’art. 118 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, nonché con gli articoli 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, “codice del processo tributario”, ctp. Nella sostanza, si lamenta motivazione relata ad altra decisione non criticamente valutata, quindi meramente apparente, senza confronto con l’atto d’appello.

3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 del codice civile. Nella sostanza si lamenta la violazione del riparto dell'onere probatorio, chiedendo all'Amministrazione finanziaria -che già ha provato l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la frode carosello con riguardo alle ditte cedenti-anche la prova della consapevolezza della malafede o della colpevole ignoranza della parte contribuente, cui invece dovrebbe spettare la prova contraria di non essere un mero soggetto fittiziamente interposto.

4. Il primo motivo è fondato ed assorbente, poiché la ratio decidendi della sentenza in scrutinio si fonda sull’errato convincimento della sussistenza di cosa giudicata formale per l'anno d'imposta 2011, estensibile con effetto esterno all'anno d'imposta 2010, qui in rilievo, stante l'identità di elementi di fatto e di diritto. Nello specifico, il collegio salernitano non ha calcolato la sospensione del termine per impugnare introdotto dalla disciplina di definizione agevolata, in assenza di domanda di parte privata. La questione è già stata risolta con arresto di questa Corte, ove si è statuito che in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensionedel termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella deitermini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente a ssorbita dallasospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima (cfr.

Cass. V, n. 33069/2022). Per conseguenza, non avendo calcolato la sospensione del termine per ricorrere, la sentenza qui in scrutinio è incorsa in errore sull’efficacia del giudicato esterno che, nel caso all'esame, non sussisteva. 4.1. Peraltro, il penultimo paragrafo dell’impugnata sentenza rinvia alla motivazione della pronuncia CTR Campania – Salerno n. 5072/09/2018 con poco più di tre righe, senza alcuna valutazione propria, ma in mero rinvio a quanto ivi contenuto. Sicché, in disparte la formazione del giudicato, il rinvio alla precitata sentenza salernitana non è sufficientemente articolato e si appalesa troppo gracile per reggersi come autonoma valutazione.

Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. n.14815/2008). Non ricorrendo nessuna delle due ipotesi richieste dall’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte di legittimità, ne consegue che il motivo è fondato ed assorbente.

Pertanto, l’impugnata sentenza merita di essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania – Sezione staccata