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Ordinanza — n. 34398/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer's appeal, ruling tax collection deadlines do not convert to the standard ten-year prescription period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34398/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax court decision that upheld a payment order. The taxpayer argued that the five-year prescription period for tax debts had expired due to lack of proper notification and ineffective seizure records. The court rejected this, citing established jurisprudence that the strict deadline for opposing tax collection acts does not automatically convert the short prescription term into the standard ten-year period for tax liabilities.

Regesto Legislator

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Art. 2946, 2948, 2953 c.c.: The expiration of the mandatory term to oppose or appeal a tax collection act produces only the substantive effect of the irretractability of the credit, without triggering the conversion of the short prescription term into the ordinary decennial term.

Parole chiave

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tax collection deadlines prescription periods tax liability autonomy irretractability of credit decennial prescription term tax appeal procedure conversion of terms obbligo di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
I crediti erariali sono soggetti, per giurisprudenza pacifica di codesta Suprema Corte, alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. La cartella n.
Art. 2948 c.c.
2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n.
Art. 2953 c.c.
‘conversione’ del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod.
art. 2946 cod. civ
La CTP di Alessandria respingeva il ricorso, ritenendo valida ed efficace la notifica delle sottese cartelle di pagamento e non prescritto il relativo credito per l’applicazione del termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.
art. 2953 cod. civ
‘conversione’ del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod.
art. 113 cod. proc. civ
Con l’unico motivo di ricorso, si censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.
art. 2946 c.c
I crediti erariali sono soggetti, per giurisprudenza pacifica di codesta Suprema Corte, alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c.
art. 2953 c.c
‘conversione’ del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33213 del 29/11/2023
Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016
è ferma nell’affermare – a partire da Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016 (Rv.
Sez. 6-5, n. 33797 del 19/12/2019
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” [Sez. 6-5, n. 33797 del 19/12/2019(Rv.
Sez. 5, n. 2095 del 24/01/2023
Peraltro, il Giudice di rinvio, dovendo pronunciare con riguardo sia alle imposte che agli accessori (sanzioni ed interessi), in riferimento a questi ultimi, ai fini del calcolo della prescrizione, avrà ad osservare la pertinente giurisprudenza di legittimità [Sez. 5, n. 2095 del 24/01/2023 (Rv.
Sez. 6-5, n. 7486 del 08/03/2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14770/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -ricorrente- contro MORDEGLIA FABIO CARLO, domiciliato “ex lege” in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPOBIANCO ANDREA (CPBNDR70T08Z110E) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 1028/2021depositata il 07/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:

1. MORDEGLIA Fabio Carlo impugnava l’intimazione di pagamento n. 00120169001496636000. 1.1. La CTP di Alessandria respingeva il ricorso, ritenendo valida ed efficace la notifica delle sottese cartelle di pagamento e non prescritto il relativo credito per l’applicazione del termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.

2. Proponeva appello il contribuente eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti; la carenza di prova della notifica della prima cartella e l’inidoneità all’interruzione della prescrizione di verbale di pignoramento in data 24 luglio 2008, siccome risultato infruttuoso e riguardane cartelle estranee all’intimazione. Nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, la CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello. In particolare, richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d.

‘conversione’ del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.”, così motivava: Orbene, le cartelle a cui si riferisce l’intimazione di pagamento sono state notificate nelle date: 28/11/2001, 3/11/2004, 23/2/2007, 9/9/2008 per le quali è ampiamente spirato il termine prescrizionale quinquennale. Non così è per la cartella notificata in data 24/4/2012 (riguardante l'anno di imposta 2010) per la quale l’azione dell’agente della riscossione è avvenuta nel termine prescrizionale quinquennale.

Per tale cartella l’intimazione di pagamento è avvenuta nei termini (30/5/2016) e quindi è valida, e la cartella va pagata dal contribuente.

3. Propongono ricorso per cassazione, “uno acto”, le agenzie fiscali, con un motivo. Resiste con controricorso il contribuente, ulteriormente insistito con memoria telematica. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art.2946 cod. civ., per avere la CTR mancato di rilevare che le pretese annullate afferivano a tributi erariali, per i quali si applica il termine decennale d prescrizione ex art. 2946 cod. civ. 1.1. In particolare, secondo le ricorrenti, la decisione della CTR “è, rispetto alla cartella n. 00120080015905120000, afferente a tributi erariali, manifestamente errata. La cartella n. 00120080015905120000 afferisce a tributi erariali (estratto di ruolo, contenuto nel fasc. d’ufficio del primo grado; all. 1 al presente ricorso): [Ne segue la fotoriproduzione]”.

Il motivo riprende: “La CTR ha erroneamente ritenuto che il credito portato dalla cartella n. 00120080015905120000 fosse soggetto alla prescrizione quinquennale, senza avvedersi che in realtà tale credito afferiva a crediti erariali. I crediti erariali sono soggetti, per giurisprudenza pacifica di codesta Suprema Corte, alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. La cartella n. 00120080015905120000 è stata validamente notificata in data 9 settembre 2008 (avviso di ricevimento, contenuto nel fasc. d’ufficio del primo grado; all. 2 al presente ricorso): [Ne segue la fotoriproduzone]”.

Il motivo riprende: “Al momento della notificazione dell’intimazione di pagamento, avvenuta in data 13 giugno 2016, pertanto, la prescrizione decennale non era ancora decorsa”.

2. Il motivo è fondato ai sensi e nei limiti della motivazione a seguire. 2.1. “Ilcredito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” [Sez. 5, n. 33213 del 29/11/2023 (Rv. 669585 -01)].

Né vale opporre, come fa il contribuente in controricorso, “che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale non ha erroneamente ritenuto prescritta la cartella n. 001200800159005120000 notificata al sig. Mordeglia il 9.9.2008, ma ha correttamente applicato i principi riconosciuti dalla Suprema Corte, nella sua composizione a Sezioni Unite, n. 23397/2016”. Invero la giurisprudenza di questa S.C. è ferma nell’affermare – a partire da Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641633 - 01) – che “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.

‘conversione’ del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” [Sez. 6-5, n. 33797 del 19/12/2019(Rv. 656434 - 01), la quale ha cassato la sentenza impugnata in quanto aveva dichiarato la prescrizione di crediti tributari per IRPEF e per TARSU/TIA senza verificare, in relazione a ciascuno di tali tributi, se fosse applicabile l'ordinario termine prescrizionale decennale o termini di prescrizione più brevi].

3. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame. Peraltro, il Giudice di rinvio, dovendo pronunciare con riguardo sia alle imposte che agli accessori (sanzioni ed interessi), in riferimento a questi ultimi, ai fini del calcolo della prescrizione, avrà ad osservare la pertinente giurisprudenza di legittimità [Sez. 5, n. 2095 del 24/01/2023 (Rv. 666756 - 02); Sez. 6 - 5, n. 7486 del 08/03/2022 (Rv. 664137 - 01)]. All’esito, detto Giudice sarà altresì tenuto a definitivamente regolare tra le parti le spese di lite, comprese quelle del grado.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso per cassazione, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata