Italian Supreme Court dismisses tax agency's revocation appeal claiming notification error as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax agency's revocation appeal inadmissible, rejecting its claim that the court erred in perceiving the notification of the cassation appeal. The court found that the lower court's verification of the agency's non-appearance constituted a valid legal assessment rather than a factual error of perception. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the legal costs to the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; The revocation remedy is inadmissible when the alleged error of perception is merely a judicial evaluation of notification formalities, as the court must verify the opponent's presence to rule on their absence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente – contro MARACCI Marco,con avv. Riccardo Leonardi; -controricorrente – Per la revocazione dell’ordinanza resa da questa Suprema Corte al n. 30657/2019 e depositata in data 25 novembre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia propone ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. in quanto la Corte, nonostante il ricorso introduttivo del giudizio di cassazione fosse stato notificato esclusivamente all’Avvocatura dello Stato, aveva giudicato nel merito dando atto che l’Agenzia non si era costituita.
Revocazione – Errore di percezione – Non sussiste. Poiché il vizio revocatorio era ritenuto dall’Agenzia, in base a precedenti della Corte, non deducibile in sede di giudizio di rinvio, lo stesso viene proposto in questa sede. Il contribuente resiste a mezzo di controricorso e successivamente lo stesso ha altresì depositato memorie illustrative in cui ha dato atto dell’avvenuto deposito della sentenza da parte del giudice del rinvio, attualmente impugnata presso questa Corte. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso per revocazione, come premesso, è nella specie basato sull’errore di percezione in cui sarebbe incorsa la Corte rispetto alla notifica del ricorso introduttivo all’Agenzia. 1.1.
Il ricorso è inammissibile. Invero la revocazione può ammettersi allorché il giudice sia caduto in un errore di fatto di percezione, cioè abbia dato per ammesso un fatto incontrovertibilmente escluso o abbia escluso la verità di un fatto incontrovertibilmente ammesso. Nella specie non vi fu un errore di fatto basato su un difetto di percezione, perché dalla pag. 2 dell’ordinanza emerge che il Collegio ebbe a verificare la notifica nei confronti dell’Agenzia, tanto che ha dato atto della relativa mancata costituzione, il che appunto presuppone il suddetto controllo.
Il fatto, dunque, che la Corte abbia ritenuto idonea la notifica effettuata solo presso la sede del domicilio ex lege, quindi presso l’Avvocatura dello Stato, e non presso la sede dell’Agenzia, costituisce semmai una valutazione giuridica circa la sufficienza delle formalità notificatorie espletate ai fini della regolare costituzione del contraddittorio.
2. Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’avv. Riccardo Leonardi, che se ne è dichiarato antistatario, e le liquida in € 5.000,00 , oltre al rimborso forfettario nel 15 % dell’onorario, iva e cpa, e olt