Cassation appeal dismissed due to failure to notify the taxpayer personally within the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal because the notification of the cassation petition to the taxpayer was irregular and untimely. Although the lower court had ruled against the taxpayer regarding an automated tax assessment, the appeal lacked proper personal service to the defendant. Consequently, the Court ordered the case to be remitted for a new notification procedure rather than addressing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291, 330 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the petition has not been properly notified to the opposing party personally within the prescribed time limits, requiring the case to be remitted for regular notification.
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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6179/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege. -ricorrente - contro AVERSENTE ISABELLA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. -intimate - avverso la sentenza della C.T.R. Sicilia, sez. staccata di Siracusa, n. 4017/2020,depositata il 20.7.2020 e non notificata . Ascoltata la relazione svolta nella camera di consigliodel 17.09 .2024 dal ConsigliereCecilia Bernardo;
RITENUTO CHE: Oggetto: Co ntrollo automati zzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 -Preavvisobonariotelematico -Vizio di notificazione del ricorso.Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, Aversente Isabella impugnava l a cartella di pagamento , emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, all’esito della quale erano stati riscontrati omessi versamenti per gli anni d’imposta 2002 e 2003, contestando, tra l’altro, il mancato invio del preventivo avviso bonario.
L’impugnazione della contribuente veniva accolta in primo grado, con sentenza confermata in appello, sotto il profilo della omessa notifica della comunicazione di irregolarità. La C.t.r., in particolare, riteneva fondata l’eccezione di nullità della cartella impugnata, poiché l’Ufficio non si era limitato ad un controllo automatizzato della dichiarazione, ma aveva proceduto alla rettifica ed all’iscrizione a ruolo di importi diversi da quelli ivi indicati, senza tuttavia comunicare preventivamente l’esito di tale nuova liquidazione, come richiesto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per c assazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un solo motivo , mentre rimanevano intimati sia la contribuente che l’agente della riscossione. CONSIDERATO CHE:
1. Con l’unico motivo di doglianza , l ’Agenzia delle entrate deducela violazione e falsa applicazione degli artt. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000,in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere obbligatorio l’invio dell’avviso bonario, poiché, all’esito del controllo automatizzato, non era stata riscontrata alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma esclusivamente l’omesso versamento di imposte ivi esposte.2.Preliminarmente, va rilevato che non si è rinvenuta regolare notifica del ricorso nei confronti della contribuente Aversente Isabella. Pertanto, ai sensi degli artt. 291 e 330 c.p.c., è necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione che essendo decorso ormai oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, andrà effettuata nei confronti della parte personalmente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazionesecondo quanto indicato in motivazione. Così deciso in Roma, nella camera di consig