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Ordinanza — n. 34233/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court annuls second instance judgment for omitting ruling on foundation plinths and other costs in cadastral rent calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34233/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the second-instance judgment for failing to rule on the foundation plinths and other technical costs included in the cadastral rent assessment. While the Agency acquiesced to the exclusion of the wind turbine tower, the taxpayers contested the valuation of these additional items. The court held that the lower court's omission of a decision on these contested elements constituted a violation of procedural law, necessitating a remand to determine their congruity.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A judgment is void if it fails to rule on contested issues regarding the calculation of cadastral rent, requiring remand for a complete decision on all disputed elements.

Parole chiave

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cadastral rent calculation omission of ruling tax procedural law wind turbine foundation remand for retrial riesame della rendita di invalidità deducibilità dei contributi di mantenimento accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 112, cod.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Con l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 112, cod.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28475/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro ENEL GREEN POWER SPA, ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L., rappresentate e difes e dagli avvocati PAULETTI ENRICO (PLTNRC65B23E514D),unitamente all’Avv. NICASTRO ROSAMARIA (NCSRMR66E51D643U) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Basilicata n. 197/2022 depositata il 22/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che in accoglimento del ricorso introduttivo aveva dichiarato non computabile nella rendita catastale il palo eolico e le altre voci indicate nell’avviso di accertamento;

2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo di ricorso; l’Agenzia delle entrate nel ricorso in cassazione presta acquiescenza per “l’esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale”;

3. resistono le società contribuenti e chiedono il rigetto del ricorso o in subordine l’annullamento con rinvio per determinare la congruità delle altre voci. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. e art. 1, secondo comma, d. lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) l’Agenzia delle entrate prospetta un’omessa pronuncia della sentenza impugnata, relativamente alle altre voci rilevanti per la rendita catastale (plinti di fondazione, nell’assenza di contestazione da parte delle contribuenti società, spese tecniche di progettazione, di direzione dei lavori, oneri concessori e di urbanizzazione ed oneri finanziari).

Relativamente all’esclusione, per il computo della rendita catastale, della voce per la torre eolica l’Agenzia prestava acquiescenza; sul punto, pertanto, non sussiste contestazione e la relativa questione risulta preclusa. Il ricorso è fondato. Nel ricorso introduttivo le società contribuenti contestavano sia la voce relativa alla torre eolica sia le altre voci per il quantum indicato dall’Agenzia delle entrate nell’avviso di accertamento, depositando anche una perizia sul punto. La sentenza di primo grado escludeva dal computo sia la voce per la torre eolica sia le altre voci, in quanto l’Agenzia delle entrate non aveva assolto all’onere probatorio.

L’ufficio presentava appello anche per il computo delle voci diverse dall’inclusione nel calcolo della torre eolica e la decisione di secondo grado motiva solo sull’esclusione della torre eolica nel calcolo per la rendita catastale. Non può, neanche, sostenersi una motivazione implicita poiché le stesse società ricorrenti contestavano specificamente il quantum delle altre voci; mentre per la torre eolica la domanda, il petitum, era di esclusione in assoluto dal computo. La sentenza deve, pertanto cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per la pronuncia sulle voci diverse dalla torre eolica per il calcolo della rendita catastale; si demanda alla CGTdi secondo grado della Basilicata di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

…

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 1