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Ordinanza — n. 34223/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failing to prove specific religious housing requirements for tax exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34223/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Congregation of the Third Franciscan Immaculates' appeal against a tax court ruling denying IMU exemption. The congregation argued that religious sisters resided in the property, but the court found no evidence proving the specific legal conditions for religious housing. The decision emphasized that mere presence of religious members does not automatically grant exemption without concrete proof of the required residential purpose.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 504/1992; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The Supreme Court dismisses a cassation appeal when the appellant fails to substantiate the specific factual prerequisites for tax exemption, such as the concrete residential purpose of a property for religious community members, rather than merely citing their presence.

Parole chiave

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IMU tax exemption religious community housing concrete proof requirement tax court appeal residential purpose cassation dismissal religious organization imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 504/1992
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lettera i, del d.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018
Sez. 5, Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024
Cass., Sez. 5°, Sentenza n. 7980 dell'11/3/2022
Ordinanza n. 17250 del 27/6/2019
7980 dell’11/3/2022 e Ordinanza n. 17250 del 27/6/2019).
Cass. sez. 5, 18 dicembre 2009, n. 26557
Ordinanza n. 10754 del 3/5/2017
6°-5°, Ordinanza n. 10754 del 3/5/2017 - Rv.644064 - 01) .
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25001/2023 R.G. proposto da : CONGREGAZIONE DELLE SUORE TERZIARE FRANCESCANE IMMACOLATINE, rappresentata e difesa dall’Avv. GRISOLIA CARMINE (GRSCMN71E21F735O) -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avv. ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.2844/2023 depositata i l 12/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente CONGREGAZIONE DELLE SUORE TERZIARE FRANCESCANE IMMACOLATINE, con conferma dell’avviso di accertamento per IMU, anno di imposta 2015, per due immobili;

2. la contribuente ha proposto ricorso in cassazione con un unico motivo;

3. resiste con controricorso il Comune di Roma capitale che chiede il rigetto del ricorso. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con la condanna al pagamento delle spese e con il raddoppio del contributo unificato.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lettera i, del d. lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorso risulta generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, riportando acriticamente i motivi del ricorso originario. Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 1- , Ordinanza n. 2 2478 del 24/09/2018, Rv. 650919 -01).

La sentenza impugnata, del resto, correttamente evidenziava come per l’immobile destinato a scuola primaria paritaria la congregazione riceveva una retta non simbolica di euro 1.160,00 per ogni iscritto, oltre ad una ulteriore somma al momento dell’iscrizione. Inoltre, evidenziava come la contribuente non aveva fornito prova del servizio gratuito per le fasce deboli “ovvero la modulazione della retta scolastica in base alle condizioni economiche della famiglia dell’alunno”. Del resto, nel ricorso la stessa ricorrente evidenzia il pagamento di una retta, per l’anno in considerazione, di euro 1160,00 ad anno per un totale di euro 47.549,50 ad anno, per 41 alunni; le rette complessive per la ricorrente non sarebbero sufficienti a coprire i costi dell’attività didattica.

L’argomentazione della ricorrente non risulta corretta, in quanto quello che rileva è la natura non meramente simbolica della retta e non già la copertura dei costi dell’attività, in quanto una attività commerciale, anche, in perdita è pur sempre una attività commerciale: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto l'esenzione ad una scuola paritaria di ispirazione religiosa, i cui utenti pagavano un corrispettivo, attribuendo erroneamente rilievo alla circostanza che l'attività fosse in perdita)» (Sez. 5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015, Rv. 635798 -01).

Infatti, era onere probatorio della ricorrente dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione: «L'esenzione ICI, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile agli immobili di culto dove viene svolta attività didattica quando sussistono cumulativamente sia il requisito soggettivo - riguardante la natura non commerciale dell'ente - sia quello oggettivo - la realizzazione dell'attività con modalità non commerciali - , i quali devono essere provati dal contribuente, tenuto a dimostrare la loro sussistenza in concreto e, cioè, che l'attività a cui l'immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, è posta in essere con modalità non economiche, in quanto resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il beneficio fiscale, riconoscendo che le rette scolastiche erano significativamente inferiori rispetto al parametro del costo medio per studente pubblicato dal M.I.U.R., ma non costituivano un corrispettivo meramente formale o simbolico)»(Sez. 5 - , Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024, Rv. 671952 -01).

In sostanza, le decisioni di merito, in doppia conforme, con la valutazione delle prove, insindacabile in sede di legittimità, hanno ritenuto che le rette non fossero simboliche, e che la ricorrente svolgesse una attività commerciale e in quanto tale non aveva diritto all’esenzione dell’ICI.

3. La sentenza impugnata, poi, lungi dal limitarsi a riproporre “l’insufficienza dell’astratta destinazione dell’immobile ad una delle attività legittimanti l’esenzione”, come si prospetta in ricorso, evidenzia anche l’assenza di prova per l’immobile utilizzat o quale alloggio delle suore. La contribuente , ha sottolineato la CTR, “si è limitata a documentare l’effettiva residenza degli appartenenti all’ordine religioso nell’immobile […] l’esenzione non è concessa per assicurare ai religiosi un alloggio ma in presenza delle condizioni e della destinazione dell’immobile.

La prova della sussistenza dei requisiti su richiamati, così come disciplinati dalla normativa in materia, non è stata prodotta in giudiziodalla ricorrente”. Su questi aspetti il ricorso non si confronta, posto che si limita a insistere sull’effettiva residenza di componenti della Congregazione presso l’unitàimmobiliare identificata dal sub 504 . Non giovano alle ragioni spese dalla Congregazione i precedenti di questa Corte richiamati in ricorso, i quali evidenziano pur sempre la necessità, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, che l’immobile dell’ente ecclesiastico sia destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa con modalità assimilabili all’abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, la sussistenza delle quali richiede un accertamento in concreto (in termini, Cass., Sez. 5°, Sentenza n. 7980 dell’11/3/2022 e Ordinanza n. 17250 del 27/6/2019).

Questa Corte ha d’altronde sottolineato che la presenza dei religiosi in loco non giustifica di per sé l'esenzione riguardo all'esercizio di attività di religione o di culto, rimarcando che la pronuncia di questa Corte, Cass. sez. 5, 18 dicembre 2009, n. 26557, anch’essa richiamata in ricorso, riguardava fattispecie nella quale l'unità immobiliare oggetto di accertamento era esclusivamente destinata ad abitazione conventuale delle suore ivi presenti(V. Cass., Sez. 6°-5°, Ordinanza n. 10754 del 3/5/2017 - Rv.644064 - 01) . Si ribadisce, dunque, che occorreva una prova in concreto che ad avviso della CTR è mancata.

…

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impor