Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34162/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed due to parties' settlement and mutual withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34162/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The parties mutually withdrew their appeal and incidental counter-appeal following a settlement agreement reached on December 4 and 5, 2024. Consequently, the Court of Cassation declared the proceedings extinguished with a mutual compensation of litigation costs. The court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to formally close the case based on the parties' joint request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; When parties mutually withdraw their appeals following a settlement, the court must declare the proceedings extinguished with mutual compensation of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal settlement agreement extinction of proceedings compensation of costs Civil Procedure Code incidental counter-appeal Cassation Court reclamo amministrativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21149/2023 R.G. proposto da : AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI - REDAELLI", rappresentata e difesa dall’Avv. MOLLICHELLA IVAN MARTIN (MLLVMR75M04F205F) unitamente all'Avv. NESPOR STEFANO (NSPSFN47T20F205L) -ricorrentee intimata per il ricorso incidentale- contro COMUNE DI VIMODRONE, rappresentato e difeso dall’Avv. SCALIA ROBERTO (SCLRRT75A28D612A) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 2100/2023 depositata il 29/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI - REDAELLI" ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con due motivi di ricorso;

2. resiste con controricorso il Comune di Vimodrone che presenta ricorso incidentale con due motivi;

3. La Procura generale della Cassazione, sostitutoprocuratore generaleCarmelo Celentano, ha depositato conclusioni con richiesta di rigetto del ricorso principale e di inammissibilità per il ricorso incidentale. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le parti hanno depositato rinuncia sottoscritta da entrambe per intervenuta conciliazione sottoscritta il 4 e il 5 dicembre 2024; con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese(avendo conciliato la controversia). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le s