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Ordinanza Interlocutoria — n. 34156/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings due to pending constitutional challenge on ICI exemption rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34156/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal against the Palermo municipality's tax assessment due to a pending constitutional challenge. The Congregation argued for ICI exemption under specific legal articles, while the municipality contested the property's commercial use. The court deferred the case to a new docket pending the resolution of the constitutional question.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, lett. c, DPR 917/1986; Art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 504/1992: When a constitutional challenge to the interpretation of tax exemption provisions is pending before the Constitutional Court, the ordinary court must suspend the proceedings.

Parole chiave

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ICI tax exemption constitutional challenge suspension of proceedings property classification de minimis rule spese di missione, di trasporto e di alloggio pigione fondata sui costi imposta ecclesiastica

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, lett. c, DPR 917/1986
Sulla questione oggetto del ricorso (esenzione ICI per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, primo comma, lettera c, d.P.R.
Art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 504/1992
Sulla questione oggetto del ricorso (esenzione ICI per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, primo comma, lettera c, d.P.R.
Art. 16bis, d. l. n. 131 del 2024
Inoltre, la controversia potrebbe rientrare nella disciplina di cui all’art. 16bis, d. l. n. 131 del 2024 (de minimis), nel testo risultante dalla legge di conversione,la cui questione è stata rimessa, da questa Sezione tributaria, in pubblica udienza, per la decisione con l’apporto della discussione delle parti.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza del 22 gennaio 2024 della CGT di secondo grado del Piemonte
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18664/2022 R.G. proposto da : CONGREGAZIONE MISSIONARI SERVI DEI POVERI "BOCCONE DEL POVERO", rappresentata e difesa dall’Avv. DAGNINO ALESSANDRO (DGNLSN76B02G273S) -ricorrente- contro COMUNE DI PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANNAROZZO FAZZARI ROBERTA (CNNRRT59T54G273B) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 280/2022 depositata i l 14/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente con conferma della decisione di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento Ici, anno di imposta 2011, per euro 136.516,00 del Comune di Palermo;

2. ricorre in cassazione la Congregazione missionari servi dei poveri "boccone del povero"con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;

3. resiste con controricorso il Comune di Palermo che chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, rappresenta inoltre che le unità immobiliari oggetto dell’avviso di accertamento risultano “locate ad altri soggetti, anche per lo svolgimento di attività commerciali”; chiedeva la condanna anche per lite temeraria con una somma da determinarsi d’ufficio. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sulla questione oggetto del ricorso (esenzione ICI per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, primo comma, lettera c, d.P.R. 917 del 1986, e scorporo delle superfici adibite ad attività diverse, art. 7, primo comma, lettera i, d. lgs. n. 504 del 1992) è pendente questione di legittimità costituzionale (sollevata dalla CGT di secondo grado del Piemonte con ordinanza del 22 gennaio 2024) con fissazione dell’udienza a breve, che potrebbe avere rilievo decisivo per la presente controversia.

Inoltre, la controversia potrebbe rientrare nella disciplina di cui all’art. 16bis, d. l. n. 131 del 2024 (de minimis), nel testo risultante dalla legge di conversione,la cui questione è stata rimessa, da questa Sezione tributaria, in pubblica udienza, per la decisione con l’apporto della discussione delle parti. Conseguentemente si rinvia la controversia a nuovo ruolo. …

P.Q.M.

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