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Decreto — n. 34082/2024 — snciv Generato dall'IA

Customs court case dismissed due to agreed settlement; parties jointly request extinction of proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 34082/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Customs Court declared the proceedings extinct following a joint request from the plaintiff and the defendant for settlement. The parties had previously agreed to a simplified resolution, leading the court to terminate the litigation under specific statutory provisions. Consequently, the procedural outcome was the extinction of the case without a substantive judgment on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 198 della L. n. 197/2022; When parties jointly request the extinction of proceedings due to a settled matter, the court must declare the process extinct, leaving the burden of costs on the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction joint settlement request customs litigation cessation of controversy cost allocation rules simplified resolution civil procedure law

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 198 della L. n. 197/2022
Art. 393 comma 3 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29313/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANErappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PUMA ITALIA SRL, YUSEN LOGISTICS ITALY SPA e DRUTTO WALTER SRL,rappresentate e difes e dagli avv.ti Sara Armella e Silvana Meliambro avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1755 /9 /20 19 pronunciata il 1 9 / 0 3 /20 1 9 e depositatail 15/04/2019, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRL e coobbligati YUSEN LOGISTICS ITALY SPA, DRUTTO WALTER SRLe dall’Agenzia delle Doganee dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/12/2024