Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following the lower court's finding that the case was automatically terminated under specific tax law provisions. The plaintiff, representing a tax dispute, argued against the automatic extinction, while the opposing party contended that the procedural requirements for case closure were met. The court upheld the decision, ruling that the statutory conditions for automatic termination were satisfied, thereby ending the litigation without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is formally listed as defined in the new legislation, the civil process is automatically extinguished unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12372/2022 R.G. proposto da : MAZZETTA SAMANTHA, rappresentata e difesa da MAZZETTA ANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.4096/ 13/ 2021 depositata il 12/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 19/12/2024 I