Italian tax court case dismissed due to joint agreement on settlement and cessation of dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the proceedings extinct following a joint request from both parties to terminate the litigation. Puma Italia SRL and the Italian Customs Agency had previously agreed to a simplified settlement, leading to the extinction of the dispute regarding the tax assessment. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving the parties free to request a hearing if necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 198 della L. n. 197/2022; Art. 391 comma 3 c.p.c.: When parties jointly request the extinction of proceedings due to the cessation of the subject matter of the dispute, the court must declare the process extinct, reserving the right to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21016/2021R.G. proposto da: PUMA ITALIA SRLrappresentata e difes a dagli avv.ti Sara Armella e Silvana Meliambro . contro AGENZIA DELLE DOGANEE DEI MONOPOLI, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO1, rappresentat e e difes e dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 91 4 /9 /20 21 pronunciata il 27 /1 0 /20 20 e depositatail 04/03/2021, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 23.01.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRL e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/12/2024 Il