Decreto — n. 34036/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 37138/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANErappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PUMA ITALIA SRL, YUSEN LOGISTICS ITALY SPA e DRUTTO WALTER SRL,rappresentate e difes e dagli avv.ti Sara Armella e Silvana Meliambro avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3099 /9 /20 19 pronunciata il 14 / 0 5 /20 1 9 e depositatail 15/07/2019, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRL e coobbligati YUSEN LOGISTICS ITALY SPA, DRUTTO WALTER SRL e dall’Agenzia delle Doganee dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 34036/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 37138/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANErappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PUMA ITALIA SRL, YUSEN LOGISTICS ITALY SPA e DRUTTO WALTER SRL,rappresentate e difes e dagli avv.ti Sara Armella e Silvana Meliambro avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3099 /9 /20 19 pronunciata il 14 / 0 5 /20 1 9 e depositatail 15/07/2019, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRL e coobbligati YUSEN LOGISTICS ITALY SPA, DRUTTO WALTER SRL e dall’Agenzia delle Doganee dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 37138/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANErappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PUMA ITALIA SRL, YUSEN LOGISTICS ITALY SPA e DRUTTO WALTER SRL,rappresentate e difes e dagli avv.ti Sara Armella e Silvana Meliambro avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3099 /9 /20 19 pronunciata il 14 / 0 5 /20 1 9 e depositatail 15/07/2019, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRL e coobbligati YUSEN LOGISTICS ITALY SPA, DRUTTO WALTER SRL e dall’Agenzia delle Doganee dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/12/2024