Italian customs tax appeal dismissed as case extinguished by joint agreement and cessation of dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the customs tax appeal extinguished following a joint request from the parties to terminate the proceedings. The plaintiff, Puma Italia, and the defendant, the Italian Customs Agency, agreed to end the litigation due to the cessation of the disputed subject matter. Consequently, the court ruled the process terminated under specific legislative provisions, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 198 della L. n. 197/2022; Art. 391 comma 3 cod. proc. civ.: When parties jointly request extinction of proceedings due to cessation of the disputed matter, the process is extinguished, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14584/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANErappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PUMA ITALIA SRL, YUSEN LOGISTICS ITALY SPA e DRUTTO WALTER SRL,rappresentate e difes e dagli avv.ti Sara Armella e Marina MILLI avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 5334 /9 /20 1 8 pronunciata il 27 / 11 /20 1 8 e depositatail 05/12/2018, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione di estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRL e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/12/2024