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Decreto — n. 34002/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34002/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34002/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15159/2024 R.G. proposto da : SFIM INVESTIMENTI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE, 5637, presso lo studio dell’avvocato ASCANIO GIANCARLO (SCNGCR74A31C351X) rappresentato e difeso dall'avvocato ABBATE GUGLIELMO (BBTGLL75C17F839Z) -ricorrente- contro COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO N. 76, presso lo studio dell’avvocato NACCARATO GIUSEPPE (NCCGPP64S03H579H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1591/2024depositata il 08/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 31.10.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34002/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SFIM INVESTIMENTI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE, 5637, presso lo studio dell’avvocato ASCANIO GIANCARLO (SCNGCR74A31C351X) rappresentato e difeso dall'avvocato ABBATE GUGLIELMO (BBTGLL75C17F839Z) -ricorrente- contro COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO N. 76, presso lo studio dell’avvocato NACCARATO GIUSEPPE (NCCGPP64S03H579H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1591/2024depositata il 08/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 31.10.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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rimborso delle spese spese di gratuito patrocinio restituzione di prestazioni complementari diritto al risarcimento danni anticipo delle spese spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
76, presso lo studio dell’avvocato NACCARATO GIUSEPPE (NCCGPP64S03H579H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1591/2024depositata il 08/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15159/2024 R.G. proposto da : SFIM INVESTIMENTI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE, 5637, presso lo studio dell’avvocato ASCANIO GIANCARLO (SCNGCR74A31C351X) rappresentato e difeso dall'avvocato ABBATE GUGLIELMO (BBTGLL75C17F839Z) -ricorrente- contro COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO N. 76, presso lo studio dell’avvocato NACCARATO GIUSEPPE (NCCGPP64S03H579H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1591/2024depositata il 08/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 31.10.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19