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Decreto — n. 33976/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33976/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33976/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8350/2023 R.G. proposto da : IGA IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIDILUCO N. 9, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO (DGRPLA69R05A515I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MINGOIA EUGENIO (MNGGNE73L27H501J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV. L'AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA dalla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Abruzzon.208/2023 depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33976/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IGA IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIDILUCO N. 9, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO (DGRPLA69R05A515I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MINGOIA EUGENIO (MNGGNE73L27H501J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV. L'AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA dalla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Abruzzon.208/2023 depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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fine del processo esecuzione della sentenza recupero delle spese esecutive chiusura della procedura di assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali incasso di contributi alimentari

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8350/2023 R.G. proposto da : IGA IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIDILUCO N. 9, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO (DGRPLA69R05A515I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MINGOIA EUGENIO (MNGGNE73L27H501J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV. L'AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA dalla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Abruzzon.208/2023 depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così decis