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Ordinanza — n. 33952/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal rejecting lost invoices due to lack of justification and untimely production.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33952/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision rejecting lost invoices. The taxpayer argued that the lower courts erred in excluding documents due to lack of justification for their loss and failure to consider specific circumstances. The court ruled that the taxpayer failed to provide valid reasons for the loss or explain how documents were retrieved years later, rendering them inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 32 DPR 600/1973; Art. 58 D.Lgs 546/1992: Documents submitted late without a valid excuse attributable to the taxpayer are inadmissible, and appeals cannot challenge the factual assessment of document suitability.

Parole chiave

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tax appeal dismissal lost invoice evidence timely document production tax deduction rejection burden of proof taxpayer ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 32 DPR 600/1973
Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 32 d.p.r.
Art. 58 D.Lgs 546/1992
Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 58, d.lgs.
Art. 52 DPR 633/1972
Col terzo mezzo si deduce violazione dell’art. 52, d.p.r.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 32 d.p.r. n. 600/1973
Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 32 d.p.r. n. 600/1973, per l’esclusione di utilizzabilità dei documenti depositati.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
La CTR ha infatti indicato, in base ad accertamento in fatto, i motivi per cui tali documenti erano inidonei e dunque non necessari anche ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 16757/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ioan PADURARIU, con avv. Mario Occhipinti; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 1205/16 depositata il 3 marzo 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia notificava al ricorrente avviso di accertamento conseguente ad assunta infedele dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2008, recuperando a tassazione l’importo di € 108.648,00 di redditi, a seguito del disconoscimento della deducibilità di costi.

Preventivamente l’ufficio invitava peraltro il contribuente a produrre le fatture relative alle spese dedotte per l’ammontare di € 93.401,00. La CTP respingeva il ricorso e la pronuncia di primo grado era confermata dalla CTR, per cui il contribuente propone ricorso in PROVE IN APPELLO cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 32 d.p.r. n. 600/1973, per l’esclusione di utilizzabilità dei documenti depositati. Invero il contribuente deduce che erroneamente la CTR ebbe a ritenere l’assenza di giustificazione. 1.1.

Il motivo è infondato. La CTR ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito alcuna giustificazione in ordine alla causa dello smarrimento dei documenti, né sulle modalità di successivo reperimento di alcune fatture dopo tre anni dal loro assunto smarrimento. In effetti, non presente in giudizio la questione circa la specificità della richiesta da parte dell’amministrazione (del resto non è contestato che essa attenesse alle fatture a sostegno dei costi dedotti), il contribuente si duole che la CTR non avesse preso in esame i motivi per cui egli non aveva tempestivamente risposto – rispetto al che adduceva di essersi trovato all’estero – e non considera che la ratio decidendi invece si basa sull’assenza di indicazioni in ordine alle circostanze dello smarrimento dei documenti, oggetto peraltro di una denuncia successiva alla richiesta da parte dell’amministrazione, ed ai motivi del successivo reperimento delle fatture a tre anni di distanza.

In effetti va ricordato che il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato (Cass.16757/2021).

2. Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 58, d.lgs. n. 546/1992, in quanto il giudice d’appello ha ritenuto i documenti prodotti comunque non idonei a sostituire le scritture contabili. 2.1. Anche tale motivo è infondato, e ancor prima inammissibile, poiché con esso appare evidente che – a fronte di una valutazione negativa del valore probatorio dei documenti prodotti a giustificare i costi dedotti, dunque con seconda ratio decidendi– il contribuente insiste nell’esaustività probatoria di questi ultimi. Emerge quindi che con il mezzo in esame il contribuente tenti di sottoporre al giudice della legittimità una revisione circa l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla idoneità dei documenti prodotti a dimostrare i costi dedotti.

La CTR ha infatti indicato, in base ad accertamento in fatto, i motivi per cui tali documenti erano inidonei e dunque non necessari anche ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992. In proposito va osservato altresì che la censura proposta sotto tale ultimo profilo difetta di specificità in rapporto alla decisione impugnata sul punto.

3. Col terzo mezzo si deduce violazione dell’art. 52, d.p.r. n. 633/1972, laddove la CTR non avrebbe valutato la mancanza di dolo nella mancanza di ottemperanza all’invito. 3.1. Il motivo, relativo solo alla ripresa i.v.a., è assorbito dal rigetto del secondo motivo, avendo la CTR basato la propria decisione anche sull’inidoneità dei documenti prodotti, e altresì sulla tardività della produzione.

4. Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.000,00oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un