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Ordinanza — n. 33871/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals and declares proceedings extinguished due to the taxpayer's withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33871/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Macinazione Minerali s.r.l. extinguished following the company's unilateral withdrawal of the lawsuits. Although the taxpayer had previously challenged tax notices regarding notification methods and prescription periods, they formally renounced the proceedings in November 2024 after the tax agency accepted a payment plan. The court ruled that this withdrawal, communicated to the opposing party before the hearing, legally terminated the cases without the need for formal notification.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The unilateral withdrawal of a cassation appeal, once the opposing party has knowledge prior to the hearing, extinguishes the proceedings regardless of formal notification, and the extraordinary doubling of the unified contribution does not apply.

Parole chiave

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unilateral withdrawal of appeal extinction of proceedings tax cassation appeal unified contribution doubling notification of withdrawal tax prescription period payment plan acceptance rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
06820170023134474000con regolare progressivo versamento dei pagamenti rateali– era venuto meno l’interesse della stessa alla prosecuzione del giudizio ex art. 100 c.p.c.;13.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 2948 c.c.
3 c.p.c., la violazione dell’art. 2948 c.c. per avere la CTR rigettato l’eccezione di avvenuta prescrizione dei crediti erariali portati nella cartella ritenendo che il termine prescrizionale fosse decennale, sebbene il termine fosse quinquennale ex art.2948, comma 1, n.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Art. 3 della legge 241/90
602/73 e di mora ex art. 30 del medesimo decreto), il contribuente era in condizioni di verificare la correttezza degli importi addebitatigli;
Art. 24 Cost.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 291 c.p
art. 2948 c.c
3 c.p.c., la violazione dell’art. 2948 c.c.
art. 100 c.p
06820170023134474000con regolare progressivo versamento dei pagamenti rateali– era venuto meno l’interesse della stessa alla prosecuzione del giudizio ex art. 100 c.p.c.;13.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429
Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429; Sez.5, n.
Cass., Sez. 5, n. 2623 del 2024
Cass., 05/07/2022, n. 21182
Cass., n. 23397/2016
Cass., n. 23175/2015
Cass., n. 29394/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22267del ruolo generale dell’anno 2020, proposto Da Macinazione Minerali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv.to Elisa Barone, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro Oggetto: Tributi Agenzia delle entrate -Riscossione – ADER, in persona del Presidente pro temporedomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4404/09/2019, depositata in data 11 novembre 2019; e sul ricorso iscritto al numero 12475 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Macinazione Minerali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv.to Elisa Barone, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate -Riscossione – ADER, in persona del Presidente pro tempore -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2614/08/2020, depositata in data 16 novembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

RILEVATO CHE 1.Con riferimento al procedimento RG n. 22267/2020, con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4404/09/2019, depositata in data 11 novembre 2019, previa riunione, veniva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore,e rigettato l’appello di Macinazione Minerali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1038/11/2018 che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento n. 06820170023134474000 denunciando l’inesistenza della notifica avvenuta via PEC nonché avverso gli estratti di ruolo relativi a nove cartelle di pagamento, denunciando il difetto di notifica. 2.In punto di diritto, la CTR ha confermato la pronuncia della CTP di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo avverso gli estratti di ruolo relativi alle nove cartelle (ad eccezione della cartella n. 07920080002324224000, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva della società) e ha, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto la legittimità della cartella n. 06820170023134474000;

1) in particolare, per quanto di interesse, con riguardo a tale ultima cartella, il giudice di appello ha disatteso la censura relativa alla assunta inesistenza della notifica via PEC, per essere stato il documento informatico trasmesso in formato PDF e non in quello “p7m”; al riguardo, ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 10266 del 2018 secondo cui le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf", per cui ciò che rileva è la firma digitale del documento, indifferentemente, in uno dei due formati predetti;

2) in ordine al calcolo degli interessi, essendo normativamente previste le modalità di calcolo degli interessi (per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 602/73 e di mora ex art. 30 del medesimo decreto), il contribuente era in condizioni di verificare la correttezza degli importi addebitatigli;

3) quanto al compenso di riscossione, come si desumeva dal tenore letterale dell’art. 2 del d.l. n. 262/2006, esso rivestiva natura retributiva in favore dei soggetti svolgenti l’attività esattoriale e non sanzionatorio- afflittiva; nella specie, era stato applicato l’aggio di riscossione previsto ex lege in favore dell’esattore;

4) era infondata l’eccezione di prescrizione dei crediti erariali portati nella cartella, trattandosi di imposizioni erariali soggette al termine di prescrizione decennale. 3.Con riferimento al procedimento 12475/2021,con sentenza n. 2614/08/2020, depositata in data 16 novembre 2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da Macinazione Minerali s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle entrate- Riscossione avverso la sentenza del la Commissione tributaria provinciale di Milano n. 1898/12/2019 che aveva accolto parzialmente il ricorso (limitatamente alla cartella di pagamento n. 06820170023134474000) proposto dalla società avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 11.07.2018, relativa a diverse prodromiche cartelle esattoriali. 4.In punto di diritto, il giudice di appello:

1) ha confermato la validità del preavviso di iscrizione ipotecaria anche con riferimento alla prodromica cartella n. 06820170023134474000 atteso che la sentenza della CTP di Milano n. 1038/11/2018 che aveva annullato detta cartella era stata riformata, in accoglimento dell’appello di ADER, dalla sentenza n. 4404/09/2019 per cui l’avvenuto accertamento della legittimità della stessa precludeva il riesame della medesima questione;

2) ha rigettato la censura relativa all’assunta nullità della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria avvenuta via PEC tramite documento informatico trasmesso in formato PDF e non in quello “p7m”, considerato che le firme di tipo CADES e di tipo PADES erano entrambe equivalenti sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf" (è richiamata Cass. S.U. n. 10266 del 2018); 2)la lamentata prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle prodromiche cartelle di pagamento non sussisteva trattandosi di “imposizioni erariali”;3) non sussisteva il denunciato vizio di motivazione delle presupposte cartelle per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, essendo gli interessi (ex artt. 20 e 30del d.P.R. n. 602/73) determinati ex lege e rivestendo i compensi di riscossione natura retributiva e non sanzionatorio-afflittiva.5.Con riferimento al procedimento RG n. 22267/2020, avverso la sentenza di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 6.Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER). 7.Con riferimento al procedimento 12475/2021, avverso la sentenza di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 8.Rimane intimata l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

9. In entrambi i procedimenti la società contribuente ha depositato rispettivi atti di rinuncia al giudizio; CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente va disposta la riunione del procedimento R.G. n. 12475/2021 a quello RGn. 22267/2020, ai sensi dell'art. 274, cod. proc. civ., per connessione soggettiva e oggettiva, inbase al principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economiaprocessuale, il loro esame congiunto (Cass., Sez.

U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550). Nella fattispecie, sussiste connessione soggettiva e oggettiva tra i ricorsi, trattandosi nel secondo procedimento(RG 12475/2021 ) di impugnativa del c.d. preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base delle medesime cartelle di pagamento oggetto del primo procedimento(RG n. 22267/2020 ) ed essendo la controversia relativa alle medesime parti. 2.Va, altresì, in via preliminare osservato che, con riferimento ad entrambi i giudizi - come rilevato dalla società contribuente nei rispettivi ricorsi – l’interesse alla trattazione dei ricorsi sussiste:

1) con riferimento al procedimento n. 22267/2020 esclusivamente in merito all’impugnativa della cartella di pagamento n. 06820170023134474000 atteso che, con riguardo agli estratti di ruolo e alle relative nove cartelle, viene rappresentata l’avvenuta presentazione di istanza di ammissione alla procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) con accettazione da parte dell’ente impositore e, allo stato, regolari pagamenti;

2) con riguardo al procedimento R.G. n. 12475/2021, in merito all’impugnativa del c.d. preavviso di iscrizione ipotecaria, considerando quale atto prodromico esclusivamente la cartella n. 06820170023134474000, stante il regolare avvio di procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) quanto alle altre presupposte cartelle.

3. Con riferimento al procedimento n. 22267/2020, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del DPCM del 13.11.2014, 21, commi 1 e 2, 23, comma 1, 22, comma 2, 24, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) per avere la CTR ritenuto valida la notifica, a mezzo PEC, della cartella n. 06820170023134474000 sebbene la trasmissione del documento in formato PDF, in assenza, dunque, della c.d. firma digitale, avesse determinato l’inesistenza della notifica, non sanabile anche nel caso di raggiungimento dello scopo, concretandosi quest’ultimo non nella mera conoscenza dell’atto ma nella conoscenza legale dello stesso realizzabile solo attraverso l’osservanza di tutte le modalità esecutive prescritte dalla legge; inoltre, ad avviso della ricorrente, essendo la notifica inesistente non sarebbe stata possibile neanche la rinnovazione della stessa ex art. 291 c.p.c.

4. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, 1, comma 8, del d.l.n. 193/2016 conv. nella legge n. 225/2016, 4 novies del d.l. n. 34/2019, conv. nella legge n. 58 del 2019, per non avere la CTR rilevato, d’ufficio, il difetto di rappresentanza dell’agente della riscossione che aveva fatto ricorso al patrocinio di un avvocato del libero Foro. 5.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2948 c.c. per avere la CTR rigettato l’eccezione di avvenuta prescrizione dei crediti erariali portati nella cartella ritenendo che il termine prescrizionale fosse decennale, sebbene il termine fosse quinquennale ex art.2948, comma 1, n. 4 c.c. e non fosse possibile convertire la prescrizione breve in quella ordinaria in mancanza di una sentenza passata in giudicato accertativa dell’esistenza dei tributi ( è richiamata Cass, SU n. 23397/2016).

6. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000, 3 della legge 241/90 e 24 Cost. per avere la CTR erroneamente disatteso la censura di difetto di motivazione della cartella per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione. 7.Con riferimento al procedimento n. 12475/2021, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000, quanto al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, per avere la CTR ritenuto legittimo l’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria sebbene lo stesso fosse stato emanato sulla base di presupposte cartelle di pagamento di cui una (n. 06820170023134474000) era stata annullata con sentenza della CTP di Milano n. 1038/11/2018, con conseguente invalidazione dell’atto cautelare nella sua interezza, senza che la successiva sentenza della CTR della Lombardia n. 4404/2019, potesse sanare la nullità dello stesso.

8. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del DPCM del 13.11.2014, 21, commi 1 e 2, 23, comma 1, 22, comma 2, 24, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) per avere la CTR ritenuto rituale la notifica, a mezzo PEC, del preavviso ipotecario sebbene la trasmissione del documento in formato PDF, in assenza, dunque, della c.d. firma digitale, avesse determinato l’inesistenza della notifica, non sanabile anche nel caso di raggiungimento dello scopo, concretandosi quest’ultimo non nella mera conoscenza dell’atto ma nella conoscenza legale dello stesso realizzabile solo attraverso l’osservanza di tutte le modalità esecutive prescritte dalla legge; inoltre, ad avviso della ricorrente, essendo la notifica inesistente non sarebbe 9.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, 1, comma 8, del d.l.n. 193/2016 conv. nella legge n. 225/2016, 4 noviesdel d.l. n. 34/2019, conv. nella legge n. 58 del 2019, per non avere la CTR rilevato, d’ufficio, il difetto di rappresentanza dell’agente della riscossione che aveva fatto ricorso al patrocinio di un avvocato del libero Foro. 10.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2948 c.c. per avere la CTR rigettato l’eccezione di avvenuta prescrizione dei crediti erariali portati nella presupposta cartella (n. 06820170023134474000) ritenendo che il termine prescrizionale fosse decennale, sebbene il termine fosse quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. e non fosse possibile convertire la prescrizione breve in quella ordinaria in mancanza di una sentenza passata in giudicato accertativa dell’esistenza dei tributi (è richiamata Cass, SU n. 23397/2016). 11.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000, 3 della legge 241/90 e 24 Cost. per avere la CTR erroneamente disatteso la censura di difetto di motivazione della presupposta cartella (n. 06820170023134474000) per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione.

12. In data 19 novembre 2024, la società contribuente ha depositato, in entrambi i procedimenti,rispettivi atti di rinuncia al giudizio rappresentando che - avendo l’Agenzia delle entrate-Riscossione accolto l’istanza di definizione agevolata (rottamazione- quate r) ai sensi della legge n. 197/2022 con riguardo alla cartella di pagamento n. 06820170023134474000con regolare progressivo versamento dei pagamenti rateali– era venuto meno l’interesse della stessa alla prosecuzione del giudizio ex art. 100 c.p.c.;13. Con riguardo al procedimento RG n. 22267/2020, l’atto di rinuncia risulta regolarmente notificato, via pec, all’Agenzia delle entrate- Riscossione in data 16.11.2024;

14. Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione dei giudizi, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e,trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (cfr. Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429; Sez.5, n. 2623 del 2024 ). 15.In conclusione, previa riunione, dichiara estinti i giudizi.

16. Con riferimentoal procedimento n. 22267/2020, la natura del giudizio induce a ritenere equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. 17.Con riferimento al procedimento 12475/2021, essendo l’Agenzia resistente e non avendo svolto attività difensiva, nulla sulle spese del giudizio;

18. I n termini generali, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (ex plurimis, Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017); P.Q. M. La Corte, riunisce al procedimento RG n. 22267/