Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of standing regarding invalidly notified payment orders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible, dismissing the challenged tax court judgment without remittal. The taxpayer argued that the tax authority failed to examine a crucial fact regarding the invalid notification of payment orders and lacked proper verification procedures. The court ruled that the specific interest to act required by recent legislative amendments was not demonstrated, as the taxpayer provided no evidence of an active collection drive for the disputed orders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973; Art. 382, comma 3, c.p.c.: The interest to act in tax proceedings is dynamic and must be proven by the applicant; in the absence of collection initiatives by the tax office and proof of standing, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4299/2021 R.G. proposto da : BERTOLDO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in MILANO GALLERIA SAN BABILA N. 4/A, presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D) rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 242/2020 depositata il 30/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. Raffaele Bertoldo, in proprio e quale legale rappresentante della Al Vecio Muin snc dei F.lli Bertoldo, impugnava, con separati ricorsi, estratti di ruolo ricevuti dall’Ufficio in data 8.6.2017 nonché le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento e gli atti successivi da essi risultanti, allegando l’omessa notifica di quegli atti.
2. La Commissione Tributaria Provinciale ( CTP ) di Treviso rigettava i ricorsi riuniti.
3. Il Bertoldo, nelle vesti sopra indicate, ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR ) del Veneto ha rigettato.
4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente che si è affidato a quattro motivi.
5. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate Riscossione. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al disconoscimento ex art. 214, 215, 216 c.p.c. della scrittura e della sottoscrizione dei referti di notifica e avvisi di ricevimento prodotti in fotocopia dall’ADER, e al mancato procedimento di verificazione ad istanza della stessa.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 c.p.c. de lla scrittura e de lla sottoscrizione dei referti di notifica prodotti in fotocopia dall’ADER e dall’INPS e al mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’Agenzia delle entrate.
3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 215 e 216 c.p.c.
4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per mancanza della motivazione in relazione all’eccezione di difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
5. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di impugnazione dell'estrattodi ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interessead agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. sez. un. n. 26283 del 2022). 5.1.
Si è altresì osservato che i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (Cass. n. 12459 del 2024). 5.2.
Quindi, in assenza di iniziative dell’Ufficio tendenti alla riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell’iscrizione a ruolo e in difetto di prova da parte della contribuente di un interesse ad agire, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso iniziale perché l’azione non poteva essere iniziata (Cass. n. 11473 del 2024). 5.3. Non si è formato alcun il giudicato sulla ricorrenza di un interesse ad agire, trattandosi di questione, rilevabile d’ufficio, su cui i giudici di merito non si sono pronunciati, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio un giudicato implicito, essendo necessario un giudicato interno espresso sulla questione (Cass. n. 4448 del 2023;
Cass. n. 25639 del 2024). 5.4. Conclusivamente, pronunziando sul ricorso, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso iniziale del contribuente perché l’azione non poteva essere iniziata, cassando così la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
6. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese, in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973.
7. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass. n. 19976 del 2024). p.q.m. pronunziando sul ricorso, dichiara l’inammissibilità del ricorso iniziale del contribuente e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Com