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Ordinanza — n. 33855/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund claim due to insufficient reasoning on tax rate application by lower tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33855/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the taxpayer's partial refund claim regarding complementary pension funds after finding the lower tribunal's reasoning insufficient. The taxpayer argued for specific tax rates applicable to funds matured before 2001, while the regional tribunal merely dismissed the request as an impermissible analogy without detailed justification. The supreme court ruled that this lack of developed reasoning violated constitutional requirements for judicial motivation, necessitating the case's remittal for a proper decision.

Regesto Legislator

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Art. 115 cod. proc. civ.; Art. 13 d.lgs. n. 124/1993; Art. 14 preleggi: A lower court's decision is void if it fails to provide a reasoned explanation for rejecting a claim, reducing the ruling to mere conjecture rather than a logical legal assessment.

Parole chiave

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insufficient judicial motivation tax rate application complementary pension funds constitutional minimum reasoning remittal to second instance tax refund claim impermissible analogy compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 115 cod. proc. civ.
Col primo motivo si deduce omessa pronuncia rispetto alla richiesta di rilievo della non contestazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. 1.1.
Art. 14 preleggi
Art. 6 l. n. 482/1985
Art. 13 d.lgs. n. 124/1993
Art. 16 TUIR
Art. 17 TUIR
art. 115 cod. proc. civ
Col primo motivo si deduce omessa pronuncia rispetto alla richiesta di rilievo della non contestazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Antonio ABBADESSA,con avv. Oreste e Guglielmo Cantillo; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 226/23/2016 depositata il 18 gennaio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. Il ricorrente formulava istanza di rimborso di parte della ritenuta IRPEF operata dal datore di lavoro, in occasione del suo pensionamento, precisamente per € 55.805,32, sulle somme versate dal fondo di previdenza complementare; in via subordinata chiedeva la restituzione almeno di € 8.783,73.

A seguito del silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il contribuente proponeva ricorso e la CTP dichiarava l’inammissibilità dello stesso per tardività dell’istanza, mentre la CTR, pur Aliquota d’imposizione - Previdenza complementare - Banco di Napoli -C.d. zainetto. riconoscendo la tempestività di quest’ultima, respingeva nel merito il gravame. Ricorre in cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE Va premesso che la controversia attiene ormai esclusivamente alla domanda subordinata.

1. Col primo motivo si deduce omessa pronuncia rispetto alla richiesta di rilievo della non contestazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. 1.1. Il motivo è infondato. Invero la CTR era ben consapevole della richiesta di decidere la controversia in virtù del principio di non contestazione, e ha espressamente escluso il ricorrere dei relativi presupposti, ritenendo che l’amministrazione avesse svolto puntuali difese sui punti controversi (poi sviluppati nella restante parte della motivazione) e che d’altronde le questioni rivestissero carattere eminentemente giuridico. Né può dirsi che la CTR abbia omesso l’esame della domanda subordinata, sia perché in ordine alla relativa “non contestazione” essa s’è pronunciata come detto in via generale; sia perché poi la stessa CTR ha specificamente preso posizione su tale domanda nell’ultimo periodo della motivazione, nel modo che si vedrà a proposito del motivo successivo.

2. Col secondo mezzo si deduce omesso esame di un fatto decisivo. In realtà dalla lettura del contenuto del motivo si evince che la denuncia è quella di omessa motivazione. 2.1. Sotto tale profilo il motivo è fondato. In effetti sulla domanda subordinata, che atteneva alla pretesa per cui, circa le erogazioni relative agli importi di previdenza complementare maturate fino al 31 dicembre 2000, si sarebbe dovuta applicare l’aliquota del 28,85 %, mentre dal 2001 al 2006 si sarebbe dovuto applicare quella del 31,40 %, la CTR ha solo osservato che la stessa “presuppone una inammissibile applicazione analogica di normativa non pertinente”.

Orbene tale motivazione risulta del tutto inidonea a consentire il controllo dell’iter logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, e risulta invece caratterizzata da un riferimento non sviluppato, lasciando la verifica della decisione a mere congetture. Invero la motivazione consiste nell’affermazione per cui la richiesta subordinata “presuppone una inammissibile applicazione analogica di normativa non pertinente”, e tanto certo non basta a soddisfare l’onere di motivazione come configurato dal codice di rito e pur nei limiti del minimo costituzionale, al di sotto del quale può parlarsi di motivazione insussistente od apparente.

3. Col terzo motivo, spiegato in via subordinata rispetto all’accoglimento dei precedenti, si deduce violazione degli artt. 14 preleggi, 6 l. n. 482/1985, 13 d.lgs. n. 124/1993; 16 e 17, TUIR. 3.1. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del motivo.

4. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla CGT2 della Campania, che provvederà altresì a determinare le spese di lite. P. Q. M. La Corte in accoglimento del secondo motivo, respinto il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniache, in diversa composizio